La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre
1967.Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.