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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1084

Current text a fecha 1972-01-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1° novembre

1967.Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.