LEGGE 23 novembre 1971, n. 1087
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto. I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.
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