LEGGE 11 novembre 1971, n. 1094

Type Legge
Publication 1971-11-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami; è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue: 1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media; 2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati, nel n. 1); 3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359; lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1). I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero. Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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