LEGGE 20 novembre 1971, n. 1095
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali in servizio permanente, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, provenienti, rispettivamente, dai corsi ordinari dell'Accademia militare, ovvero dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza, sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate dalla tabella A allegata alla presente legge e alle condizioni stabilite dall'articolo 3, per l'ammissione al secondo o, a giudizio del competente consiglio di facoltà, al terzo anno di corso delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, ai fini del conseguimento della relativa laurea.
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