LEGGE 25 novembre 1971, n. 1096
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.
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