LEGGE 29 novembre 1971, n. 1097
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonchè nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970. Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.
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