LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione)
È istituito l'"Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro". L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono iscritti all'ente tutti i consulenti del lavoro.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.