LEGGE 1 dicembre 1971, n. 1101

Type Legge
Publication 1971-12-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione. Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere d), e), g), h), i), k), l), n), o), q) ed r) della nota 1.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.