LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni sottoindicati dichiarati fuori uso: 1) Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonchè relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non più reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi; 2) Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie; Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico; 3) Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio. Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) - esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi - possono essere dichiarati "fuori uso" dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano più utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.
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