LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia: Scambio di note per la proroga dell'accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968; Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e scambi di note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
Art. 3
All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - ATTAGUILE
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Note verbale
Scambio di note tra l'Italia, e la Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968. NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di confermare che tra il Segretariato di Stato per gli affari esteri e l'Ambasciata della Repubblica d'Italia e' stato raggiunto l'accordo su quanto segue: I negoziati per la stipulazione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave dovranno avere inizio nel mese di febbraio del 1969; di conseguenza, l'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968 viene prorogato fino al 30 aprile 1969. Durante il periodo di proroga le due Parti si atterranno a tutte le norme dell'Accordo ivi comprese le Lettere aggiunte 2, 3, 4 e 5, mentre il compenso per la durata del periodo di proroga verra' stabilito nell'eventuale futuro Accordo ovvero durante le prossime trattative nel mese di febbraio 1969. L'Ambasciata d'Italia prega, il Segretariato di Stato per gli affari esteri di voler confermare di essere d'accordo sul presente testo dopo di che questa Nota e quella di risposta del Segretariato di Stato per gli affari esteri saranno considerate come un Accordo tra i due Governi, il quale entrera' in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi dei due Paesi. L'Accordo nel frattempo sara' provvisoriamente applicato a partire dal 1 gennaio 1969. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 30 dicembre 1968 Al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia BELGRADO --------------- BROJ 446105 Drzavni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije ima cast da potvrdi prijem Verbalne note Ambasade Republike Italije broj 6986 od 30 decembra 1968, godine sledeceg sadrzaja: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di confermare che tra il Segretariato di Stato per gli affari esteri e l'Ambasciata della Repubblica d'Italia e' stato raggiunto l'accordo su quanto segue: I negoziati per la stipulazione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave dovranno avere inizio nel mese di febbraio 1969; di conseguenza, l'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968 viene prorogato fino al 30 aprile 1969. Durante il periodo di proroga le due Parti si atterranno a tutte le norme dell'Accordo ivi comprese le Lettere aggiunte 2, 3, 4 e 5, mentre il compenso per la durata del periodo di proroga verra' stabilito nell'eventuale futuro Accordo ovvero durante le prossime trattative nel mese di febbraio 1969. L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli affari esteri di voler confermare di essere d'accordo sul presente testo dopo di che questa Nota e quella di risposta del Segretariato di Stato per gli affari esteri saranno considerate come un Accordo tra i due Governi, il quale entrera' in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti origani dei due Paesi. L'Accordo nel frattempo sara' provvisoriamente applicato a partire dal 1 gennaio 1969. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia i sensi della sua piu' alta considerazione". Drzavni sekretarijat za inostrane poslove, po nalogu svoje vlade, ima cast izvestiti da je saglasan sa napred iznetim. Drzavni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog visokog postovanja. Beograd, 30 decembra 1968, godine Ambassadi Republike Italije - BEOGRAD --------------- (Traduzione) NOTA VERBALE Il Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ha l'onore di confermare la ricezione della Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia n. 6986 del 30 dicembre 1968 del seguente tenore: ... omissis ... Il Segretariato di Stato per gli affari esteri ha l'onore di comunicare, su istruzioni del proprio Governo, di essere d'accordo su quanto precede. Il Segretariato di Stato per gli affari esteri si avvale anche di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Belgrado, 30 dicembre 1968
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati: Articolo 1 Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave: a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 5° gradi del faro di Veli-rati e dal rilevamento 5° gradi del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa della isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche nn. II, III, IV e V allegate all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave stipulato a Belgrado il 5 novembre 1965 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che sono parte integrante del presente Accordo: A) Latit. - 44° 07' 12" N Long. - 14° 46' 12" E B) Latit. - 44° 03' 10" N Long. - 14° 53' 12" E C) Latit. - 43° 58' 24" N Long. - 14° 58' 482 E D) Latit. - 43° 53' 38" N Long. - 15° 03' 06" E E) Latit. - 43° 51' 00" N Long. - 15° 07' 24" E F) Latit. - 43° 46' 30" N Long. - 15° 00' 00" E G) Latit. - 43° 49' 08" N Long. - 14° 55' 30" E H) Latit. - 43° 53' 54" N Long. - 14° 51' 12" E I) Latit. - 43° 58' 40" N Long. - 14° 45' 36" E L) Latit. - 44° 02' 42" N Long. - 14° 38' 36" E b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche rm. II, III, VI e VII allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo: A) Latit. - 43° 10' 53" N Long. - 15° 39' 10" E B) Latit. - 43° 11' 18" N Long. - 15° 43' 00" E C) Latit. - 43° 03' 18" N Long. - 15° 43' 00" E D) Latit. - 42° 59' 18" N Long. - 15° 43' 00" E E) Latit. - 42° 51' 14" N Long. - 15° 43' 00" E F) Latit. - 42° 55' 52" N Long. - 15° 31' 30" E Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: 0) Scoglio Karmik: Latit. - 43° 01' 18" N Long. - 15° 43' 00" E P) Isola Jabuka (centro): Latit. - 43° 05' 27" N Long. - 15° 27' 42" E c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche nn. II, III, VII e VIII allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo: A) Latit. - 42° 33' 17" N Long. - 16° 18' 30" E B) Latit. - 42° 32' 15" N Long. - 16° 23' 45" E C) Latit. - 42° 13' 52" N Long. - 16° 11' 48" E D) Latit. - 42° 12' 52" N Long. - 16° 17' 03" E E) Latit. - 42° 26' 30" N Long. - 16° 16' 10" E F) Latit. - 42° 25' 28" N Long. - 16° 21' 24" E G) Latit. - 42° 20' 45" N Long. - 16° 14' 09" E H) Latit. - 42° 19' 42" N Long. - 16° 19' 24" E Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti: O) Capo estremo Ovest di Palagruza: Latit. - 42° 23' 36" N Long. - 16° 15' 09" E P) Scoglio di Galijula: Latit. - 42° 22' 36" N Long. - 16° 20' 27" E d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 26 gradi del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26 gradi del faro di punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche numeri II, III, IX e X allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo: A) Latit. - 42° 10' 24" N Long. - 18° 52' 52" E B) Latit. - 42° 00' 12" N Long. - 19° 05' 18" E C) Latit. - 41° 56' 57" N Long. - 19° 05' 04" E D) Latit. - 41° 54' 24" N Long. - 19° 07' 25" E E) Latit. - 41° 48' 02" N Long. - 19° 03' 20" E F) Latit. - 41° 52' 48" N Long. - 18° 57' 18" E G) Latit. - 41° 58' 00" N Long. - 18° 55' 48" E H) Latit. - 42° 04' 12" N Long. - 18° 48' 38" E
Accordo-art. 2
Articolo 2 Durante il periodo di validita' del presente Accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare: a) nell'anno 1969 in un numero complessivo di 165 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 45; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 35; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 70; nella zona di Bar n. 15; b) nell'anno 1970 in un numero complessivo di 150 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 40; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 30; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15; c) nell'anno 1971 in un numero complessivo di 140 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 25; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15. Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel primo comma del presente articolo, dovranno avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In deroga a quanto precede, un numero massimo complessivo di 10 navi potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 250 HPA; le navi da pesca munite di autorizzazione speciale per la zona di Bar potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 350 HPA. In ogni caso tutte le navi previste nel presente articolo non dovranno avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate. Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente Accordo, il Governo italiano potra', in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, aumentare di non oltre 10 unita' il numero massimo di navi fissato per la zona di Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o piu' delle altre zone concesse.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente Accordo potranno pescare, per il periodo della validita' del presente Accordo, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello I allegato al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che e' parte integrante del presente Accordo. La nave da pesca italiana puo' ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' del presente Accordo. L'autorizzazione speciale sara' valida a partire dal giorno in cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite. Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante. Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le navi da pesca italiane munite di permesso di pesca nelle zone previste dal presente Accordo hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca. Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi di mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali: a) di giorno: un pallone di colore nero avente 61 centimetri di diametro e la bandiera del codice dei segnali "intelligenza n. 1" in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di "intelligenza" non puo' essere inferiore ad 1 metro; b) di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di, posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Le navi da pesca italiane non debbono avere a bordo altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonche' una copia del presente Accordo ed una copia della carta nautica in cui e' segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Le navi da pesca italiane si manterranno ad una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi che indicano la posizione delle luci e delle reti da circuizione per la pesca del pesce pelagico e ad una distanza di almeno 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, dei parangali e delle nasse nonche' dalle altre navi in esercizio di pesca a strascico.
Accordo-art. 10
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