LEGGE 11 dicembre 1971, n. 1115

Type Legge
Publication 1971-12-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il vincolo alberghiero, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, è ulteriormente prorogato di due anni. Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MATTEOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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