DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. 1127

Type DPR
Publication 1971-08-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convezione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e la societa' Italcable, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radioelettrici e radiotelegrafici, Societa' per azioni, contenente integrazioni alla convenzione 27 febbraio 1968 citata nelle premesse.

SARAGAT COLOMBO - Bosco - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 140. - VALENTINI

Convenzione aggiuntiva tra Ministero delle Poste e Italcable-art. 1

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, integrativa dell'ultimo comma dell'art. 47 della convenzione stipulata il 27 febbraio 1968; approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968. Vista la convenzione 27 febbraio 1968, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497; Premesso che: a) a norma dell'art. 47, ultimo comma, della convenzione anzidetta la societa' Italcable deve mettere a disposizione dell'Amministrazione i beni di sua proprieta' non piu' convenientemente utilizzabili per il servizio gestito dalla societa' medesima; b) la maggior parte dei beni anzidetti sono situati all'estero e in genere risulta conveniente per l'Amministrazione procedere alla loro - alienazione, non essendovi altre concrete forme e possibilita' di una diversa loro utilizzazione da parte dell'Amministrazione stessa; c) tale alienazione si presenta tuttavia particolarmente complessa in relazione alle differenti legislazioni nazionali e tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per l'osservanza della procedura stabilita per l'alienazione dei beni di proprieta' dello Stato; d) in taluni casi occorre far luogo a detta alienazione con carattere d'urgenza in dipendenza dei ristretti e perentori termini posti dai Governi interessati per lo smantellamento delle installazioni operative, dai rispettivi territori, pena il trasferimento in proprieta' di tali Governi dei beni stessi; e) appare piu' conveniente ed opportuno, per la salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione, riservare alla Amministrazione medesima la facolta' di consentire alla societa' Italcable di procedere direttamente alla alienazione di detti beni, versandone il corrispettivo all'Amministrazione stessa con modalita' da concordare; f) la societa' si e' dichiarata disposta a provvedervi, sulla base dei valori correnti di mercato e al prezzo che, per i beni situati all'estero, sara' riconosciuto congruo dalle rappresentanze diplomatiche italiane, territorialmente competenti; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seguito indicato per brevita' "Amministrazione" rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Ernesto Lensi, e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione a "Societa'", con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 18.000.000.000 rappresentata dal presidente e amministratore delegato dott. ing. Carlo Enrico Martinato in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 17 dicembre 1969, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. All'art. 47 della convenzione 27 febbraio 1968, stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Societa' per azioni, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, si aggiungono i seguenti comma: "Qualora l'Amministrazione non ritenga di poter utilizzare per i propri servizi il bene messo a disposizione, lo stesso bene potra', previo benestare dell'Amministrazione, essere alienato dalla societa' la quale provvedera' a versare, con modalita' da concordare, il ricavato di pertinenza dell'Amministrazione medesima". "Per i beni situati all'estero, il prezzo dovra' essere dichiarato congruo, sulla base dei valori correnti di mercato, dalle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti". "La societa' attuera' comunque i provvedimenti necessari per evitare danni a persone e cose, in dipendenza dell'eventuale abbandono dei cavi telegrafici sottomarini, conseguente alla accertata impossibilita' di una loro alienazione, ed informera' le Autorita' competenti per l'adozione delle prescritte misure cautelative".

Convenzione aggiuntiva tra Ministero delle Poste e Italcable-art. 2

Art. 2. La presente convenzione fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registrazione. Roma, addi' 16 giugno 1971 p. La Societa' Il presidente e amministratore delegato: MARTINATO p. L'Amministrazione L' ispettore generale superiore delle telecomunicazioni LENSI Ufficio del Registro atti privati Roma. Eseguita registrazione al n. 61268 - Mod. 71/M, addi' 17 novembre 1971 - Esatte L. 2370

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