DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1971, n. 1128

Type DPR
Publication 1971-12-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo e', fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita';

Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunita' europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunita';

Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunita' europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunita' europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunita' a titolo della Sezione garanzia del FEOGA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunita' europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunita' europee, per le quali si rendono applicabili, le disposizioni dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non impegnate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate entro la data del 31 dicembre ad apposito conto corrente infruttifero di tesoreria e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 2

Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunita' europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 aprile 1970, non impegnate o liquidate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate dalle competenti amministrazioni entro la data del 31 dicembre al conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 3

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.). Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'A.I.M.A. deve effettuare in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il "finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.".

Art. 4

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE COLOMBO - FERRARI-AGGRADI - PRETI - NATALI GAVA - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 172. - VALENTINI

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