DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1135

Type DPR
Publication 1971-10-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 126, 127, 128, 129, 130, 131 relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica neuropsichiatrica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psichiatria", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 126. - La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Art. 127. - La scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'universita'.

Art. 128. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di dieci per anno.

Art. 129. - La scuola ha la durata di anni quattro.

Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;

2) Fisiologia del sistema nervoso;

3) Biochimica del sistema nervoso;

4) Genetica (elementi);

5) Psicologia generale;

6) Psicopatologia (I);

7) Semeiotica psichiatrica.

2° Anno (internato in neurologia):

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;

2) Semeiotica neurologica;

3) Patologia speciale e diagnostica radiologica;

4) Neuroradiologia;

5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;

6) Elettroencefalografia.

3° Anno:

1) Patologia speciale psichiatrica;

2) Psicopatologia (II);

3) Clinica psichiatrica (I);

4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;

5) Psicofarmacologia;

6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

7) Esami di laboratorio.

4° Anno:

1) Clinica psichiatrica (II);

2) Terapia psichiatrica generale;

3) Psicoterapia;

4) Neuropsichiatria infantile;

5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

6) Psichiatria sociale (del lavoro scolastico, igiene e profilassi mentale).

Art. 131. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3°, 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola.

Tale internato puo' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato e' obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, potra' esservi abbuono di due anni. Un abbuono di un anno potra' esservi per gli specialisti in materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni sopra citati, sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Gli articoli 142, 143, 144, 145 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 142. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. Essa ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 143. - La durata del corso degli studi e' di cinque anni.

Art. 144. - Gli insegnamenti per ciascun anno di corso, sono i seguenti:

1° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Chirurgia sperimentale;

Anestesia e rianimazione;

Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Fisiopatologia chirurgica;

Trattamento pre e post-operatorio;

Anatomia e istologia patologica.

3° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica strumentale ed endoscopica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Radiologia;

Anatomia e istologia patologica.

4° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia ginecologica;

Chirurgia urologica;

Neurochirurgia;

Traumatologia e ortopedia;

Chirurgia pediatrica.

5° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare;

Chirurgia riparativa e plastica;

Chirurgia d'urgenza;

Medicina legale.

Art. 145. - Alla scuola sono ammessi dodici allievi per anno.

Non sono concesse abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso.

Esso si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica nelle ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori e ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presse i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

L'allievo, per essere ammesso al corso immediatamente superiore, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza e deve aver superato tutti gli esami fondamentali del corso.

Dopo l'art. 194 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in neurologia".

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 195. - La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.

Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'universita'.

Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di dieci per anno.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 198. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno (internato, di psichiatria):

1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;

2) Fisiologia del sistema nervoso;.

3) Biochimica del sistema nervoso;

4) Genetica (elementi);

5) Psicologia generale;

6) Psicopatologia;

7) Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;

2) Semeiotica neurologica;

3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);

4) Neuro-radiologia;

5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);

2) Clinica neurologica (I);

3) Elettroencefalografia;

4) Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;

5) Neuro-oftalmologia;

6) Neuro-otologia;

7) Esami di laboratorio.

4° Anno:

1) Clinica neurologica e terapia (II);

2) Neurochirurgia;

3) Terapia e clinica della riabilitazione;

4) Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;

5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 199. - Internato obbligatorio nel 2°, 3° e 4° anno di clinica neurologica sede della scuola.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico. Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno di corso.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Un abbuono di due anni puo' essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni, di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 128. - VALENTINI

Art. 1

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