DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1141
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 134. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica.
La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia.
Art. 135. - La durata dei corsi e' di cinque anni.
Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovra' essere superiore a venticinque.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base dei titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.
E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioe' permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie.
La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.
Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione (annuale);
4) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
5) Chirurgia d'urgenza (annuale);
6) Chirurgia ginecologica (annuale);
7) Chirurgia pediatrica (annuale);
8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
9) Chirurgia sperimentale (annuale);
10) Chirurgia toracica (annuale);
11) Chirurgia urologica (annuale);
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
14) Medicina legale (annuale);
15) Neurochirurgia (annuale);
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia (annuale);
18) Ricerche di laboratorio (annuale);
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale);
21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale);
22) Traumatologia ed ortopedia (annuale).
Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso e' la seguente:
1° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1);
2) Anestesia e rianimazione (annuale);
3) Chirurgia sperimentale (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale);
6) Ricerche di laboratorio (annuale);
7) Semeiotica chirurgica (biennale 1).
2° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2);
4) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2);
6) Semeiotica chirurgica (biennale 2);
7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale).
3° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3);
4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3);
5) Radiologia (annuale);
6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale).
4° Anno:
1) Chirurgia ginecologica (annuale);
2) Chirurgia pediatrica (annuale);
3) Chirurgia urologica (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4);
5) Neurochirurgia (annuale);
6) Traumatologia ed ortopedia (annuale).
5° Anno:
1) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
2) Chirurgia d'urgenza (annuale);
3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
4) Chirurgia toracica (annuale);
5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5);
6) Medicina legale (annuale).
Art. 141. - L'ordine degli esami e' il seguente:
Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio.
Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio.
Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica.
Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia.
Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale.
Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 134. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica. La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia. Art. 135. - La durata dei corsi e' di cinque anni. Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovra' essere superiore a venticinque. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni. E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioe' permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione (annuale); 4) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 5) Chirurgia d'urgenza (annuale); 6) Chirurgia ginecologica (annuale); 7) Chirurgia pediatrica (annuale); 8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 9) Chirurgia sperimentale (annuale); 10) Chirurgia toracica (annuale); 11) Chirurgia urologica (annuale); 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 14) Medicina legale (annuale); 15) Neurochirurgia (annuale); 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia (annuale); 18) Ricerche di laboratorio (annuale); 19) Semeiotica chirurgica (biennale); 20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale); 21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale); 22) Traumatologia ed ortopedia (annuale). Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso e' la seguente: 1° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1); 2) Anestesia e rianimazione (annuale); 3) Chirurgia sperimentale (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale); 6) Ricerche di laboratorio (annuale); 7) Semeiotica chirurgica (biennale 1). 2° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2); 4) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2); 6) Semeiotica chirurgica (biennale 2); 7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale). 3° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3); 4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3); 5) Radiologia (annuale); 6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale). 4° Anno: 1) Chirurgia ginecologica (annuale); 2) Chirurgia pediatrica (annuale); 3) Chirurgia urologica (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4); 5) Neurochirurgia (annuale); 6) Traumatologia ed ortopedia (annuale). 5° Anno: 1) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 2) Chirurgia d'urgenza (annuale); 3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 4) Chirurgia toracica (annuale); 5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5); 6) Medicina legale (annuale). Art. 141. - L'ordine degli esami e' il seguente: Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio. Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio. Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica. Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia. Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI
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