DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1141

Type DPR
Publication 1971-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 134. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica.

La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia.

Art. 135. - La durata dei corsi e' di cinque anni.

Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovra' essere superiore a venticinque.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base dei titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.

E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioe' permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie.

La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);

2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);

3) Anestesia e rianimazione (annuale);

4) Chirurgia cardiovascolare (annuale);

5) Chirurgia d'urgenza (annuale);

6) Chirurgia ginecologica (annuale);

7) Chirurgia pediatrica (annuale);

8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);

9) Chirurgia sperimentale (annuale);

10) Chirurgia toracica (annuale);

11) Chirurgia urologica (annuale);

12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);

13) Fisiopatologia chirurgica (annuale);

14) Medicina legale (annuale);

15) Neurochirurgia (annuale);

16) Patologia speciale chirurgica (triennale);

17) Radiologia (annuale);

18) Ricerche di laboratorio (annuale);

19) Semeiotica chirurgica (biennale);

20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale);

21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale);

22) Traumatologia ed ortopedia (annuale).

Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso e' la seguente:

1° Anno:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1);

2) Anestesia e rianimazione (annuale);

3) Chirurgia sperimentale (annuale);

4) Clinica chirurgica generale (quinquennale);

5) Patologia speciale chirurgica (triennale);

6) Ricerche di laboratorio (annuale);

7) Semeiotica chirurgica (biennale 1).

2° Anno:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2);

2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1);

3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2);

4) Fisiopatologia chirurgica (annuale);

5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2);

6) Semeiotica chirurgica (biennale 2);

7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale).

3° Anno:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3);

2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2);

3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3);

4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3);

5) Radiologia (annuale);

6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale).

4° Anno:

1) Chirurgia ginecologica (annuale);

2) Chirurgia pediatrica (annuale);

3) Chirurgia urologica (annuale);

4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4);

5) Neurochirurgia (annuale);

6) Traumatologia ed ortopedia (annuale).

5° Anno:

1) Chirurgia cardiovascolare (annuale);

2) Chirurgia d'urgenza (annuale);

3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);

4) Chirurgia toracica (annuale);

5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5);

6) Medicina legale (annuale).

Art. 141. - L'ordine degli esami e' il seguente:

Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio.

Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio.

Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica.

Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia.

Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 134. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica. La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia. Art. 135. - La durata dei corsi e' di cinque anni. Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovra' essere superiore a venticinque. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni. E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioe' permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione (annuale); 4) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 5) Chirurgia d'urgenza (annuale); 6) Chirurgia ginecologica (annuale); 7) Chirurgia pediatrica (annuale); 8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 9) Chirurgia sperimentale (annuale); 10) Chirurgia toracica (annuale); 11) Chirurgia urologica (annuale); 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 14) Medicina legale (annuale); 15) Neurochirurgia (annuale); 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia (annuale); 18) Ricerche di laboratorio (annuale); 19) Semeiotica chirurgica (biennale); 20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale); 21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale); 22) Traumatologia ed ortopedia (annuale). Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso e' la seguente: 1° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1); 2) Anestesia e rianimazione (annuale); 3) Chirurgia sperimentale (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale); 6) Ricerche di laboratorio (annuale); 7) Semeiotica chirurgica (biennale 1). 2° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2); 4) Fisiopatologia chirurgica (annuale); 5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2); 6) Semeiotica chirurgica (biennale 2); 7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale). 3° Anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3); 2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2); 3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3); 4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3); 5) Radiologia (annuale); 6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale). 4° Anno: 1) Chirurgia ginecologica (annuale); 2) Chirurgia pediatrica (annuale); 3) Chirurgia urologica (annuale); 4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4); 5) Neurochirurgia (annuale); 6) Traumatologia ed ortopedia (annuale). 5° Anno: 1) Chirurgia cardiovascolare (annuale); 2) Chirurgia d'urgenza (annuale); 3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale); 4) Chirurgia toracica (annuale); 5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5); 6) Medicina legale (annuale). Art. 141. - L'ordine degli esami e' il seguente: Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio. Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio. Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica. Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia. Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI

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