DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971, n. 1146

Type DPR
Publication 1971-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 4 giugno 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neuropsichiatria infantile" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT MISASI - FERRARI - AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 125. - VALENTINI

Universita' degli studi di Napoli-art. 1

N. 2025 di repertorio REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Ufficio affari generali Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Neuropsichiatria infantile" nella facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosettantuno il giorno quattro del mese di giugno nel rettorato dell'Universita' degli studi di Napoli, al corso Umberto I, innanzi a me dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale (Napoli) l'8 maggio 1909, direttore amministrativo dell'universita' medesima, ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Guido Fiore, nato a Napoli il 16 ottobre 1909 direttore amministrativo dell'amministrazione universitaria e rag. Ilario Teotino, nato a Portici (Napoli) l'8 settembre 1918, segretario principale della medesima amministrazione, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: Da una parte Il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, nella qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Napoli, suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. 79 del Consiglio di amministrazione predetto, nell'adunanza del 26 aprile 1971, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Dall'altra Il dott. Ciro Cirillo, nato a Torre del Greco il 15 febbraio 1921, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualita' di presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli e suo legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, a cio' espressamente autorizzato dal consiglio provinciale di Napoli con deliberazione n. 804 in data 27 maggio 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli in data 12 giugno 1970, che si allega, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera B); Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di neuropsichiatria infantile; che l'insegnamento della neuropsichiatria infantile ha assunto notevole importanza didattico-scientifica nonche' una rilevante metodologia applicativa anche nel campo dell'assistenza; che l'amministrazione provinciale di Napoli, in concomitanza con la realizzazione del Centro di neuropsichiatria infantile, destinato ad apportare un decisivo contributo alla soluzione dei problemi di igiene mentale nella provincia per cui necessita una adeguata preparazione neuropsichiatrica infantile, ha ravvisato l'opportunita' di istituire un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento di neuropsichiatria infantile, con l'intesa che il suo titolare sara' contemporaneamente anche direttore del centro predetto; che l'ente medesimo con la deliberazione sopra richiamata ha assunto l'impegno di finanziare il posto in parola, approvando la stipula della presente convenzione con le integrazioni contenute nella deliberazione della giunta provinciale di Napoli n. 5203 in data 2 dicembre 1969, approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 12 giugno 1970, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera C); che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico dell'Universita' degli studi di Napoli, rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 1971, 26 aprile 1971 e 29 aprile 1971, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere D), A) ed E), hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinare all'insegnamento di neuropsichiatria infantile; Tutto cio' premesso le parti, come sopra costituite, mentre confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli e' istituito, con decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore destinato all'insegnamento di neuropsichiatria infantile in aggiunta ai posti gia' assegnati alla facolta' stessa.

Universita' degli studi di Napoli-art. 2

Art. 2. Il titolare della cattedra di cui al precedente articolo sara' contemporaneamente anche il direttore del Centro di neuropsichiatria infantile, presso la cui sede la cattedra stessa dovra' funzionare. Per l'espletamento di tale incarico egli non ricevera' alcun compenso dall'amministrazione provinciale di Napoli. I rapporti tra il titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile e l'amministrazione provinciale saranno regolati da apposita convenzione.

Universita' degli studi di Napoli-art. 3

Art. 3. L'Ente provincia di Napoli si impegna ed obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Napoli per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, i seguenti contributi: a) L. 5.600.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.120.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Universita' degli studi di Napoli-art. 4

Art. 4. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dalla lettera a) del precedente art. 3, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente provincia di Napoli si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente provincia di Napoli si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Universita' degli studi di Napoli-art. 5

Art. 5. I contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 debbono essere versati in un'unica soluzione all'Universita' degli studi di Napoli, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Universita' degli studi di Napoli-art. 6

Art. 6. L'Universita' degli studi di Napoli per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di neuropsichiatria infantile. L'Universita' di Napoli versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4, secondo comma.

Universita' degli studi di Napoli-art. 7

Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile e si riterra' tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Universita' degli studi di Napoli-art. 8

Art. 8. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 7; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Universita' degli studi di Napoli-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Napoli, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persone di mia fiducia e da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alle loro volonta' e degli enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza. Il presente atto consta di tre fogli bollati scritti su facciate sei e righi ventiquattro della settima. Il rettore: prof. Giuseppe TESAURO Il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli dott. Ciro CIRILLO Guido FIORE, teste Ilario TEOTINO, teste L'ufficiale rogante: dott. Giuseppe IORIO Ufficio del registro "Atti civili" Napoli n. 968 - Mod. 71/ ME - data 7 giugno 1971 - Esatte L. esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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