LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1153

Type Legge
Publication 1971-12-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Aliquota per quintale Lire "2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti: a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura cir- colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo- lante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000; c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo- lante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo- lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot- to forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta......................... 4.843

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.