DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1167
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Lingua e letteratura catalana; Letteratura ellenistico-giudaica; Storia della civilta' egea. Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto: Logica matematica. Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne e' aggiunto quello di: Lingua e letteratura catalana. Art. 316. - All'elenco degli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia sono aggiunti i seguenti: Preistoria del vicino e medio oriente; Etnografia preistorica dell'Africa.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 168. - VALENTINI
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