DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1177

Type DPR
Publication 1971-10-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 541, 542, 543, 544, 545, 546 relativi alla "Scuola di perfezionamento in anestesia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 541. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni. Art. 542. - Il numero massimo degli iscritti e' limitato a cinquanta per ogni anno (totale centocinquanta specializzandi). Art. 543. - Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento. Art. 544. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate all'anestesiologia e rianimazione; 2) Anestesiologia; 3) Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 4) Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: 1) Anestesiologia; 2) Terapia antalgica; 3) Rianimazione; Internato. 3° Anno: 1) Rianimazione; 2) Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; 3) Indagini diagnostiche attinenti alla specializzazione; Internato. Art. 545. - Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 546. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 169. - VALENTINI

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