DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1178

Type DPR
Publication 1971-10-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 94 relativo alla "Scuola di perfezionamento in ematologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio" e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 94. - La scuola ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria, ed ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Il professore di ruolo di patologia speciale medica e' il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di otto per anno. Gli insegnamenti saranno cosi' ripartiti: 1° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Genetica ematologica; 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) Fisiopatologia patologica; 5) Biochimica ematologica; 6) Fisiopatologia del plasma; 7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Fisiopatologia ematologica; 3) Immunoematologia; 4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 5) Patologia speciale ematologica; 6) Clinica delle emopatie; 7) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; 3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 4) Patologia speciale ematologica; 5) Clinica delle emopatie; 6) Terapia sistematica ematologica; 7) Terapia trasfusionale. Potra' essere concessa l'abbreviazione di corso, non superiore ad un anno, soltanto ai liberi docenti in una delle branche di medicina generale, clinica pediatrica, patologia generale o anatomia patologica, o specialisti di medicina interna o pediatria. In ogni caso, anche coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione, dovranno sostenere gli esami del 1° anno prima del secondo. Il numero massimo degli iscritti non potra' risultare complessivamente superiore a ventiquattro. Il direttore della scuola puo' invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 167. - VALENTINI

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