DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1190

Type DPR
Publication 1971-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Viste le leggi 4 agosto 1955, n. 722 e 8 marzo 1968, n. 246;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Gli articoli 83, 84, 87 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono modificati come segue: Art. 83, primo comma, "La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non puo' superare la somma di L. 3.000.000". Art. 84, ultimo comma, "Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare, nel loro complesso, la somma di L. 500.000". Art. 87, primo comma, "Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non puo' eccedere la somma di lire 3.000.000".

Art. 2

L'art. 88 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, e' soppresso.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 89 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, e' modificato come segue: "La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, e' dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000". Il secondo ed il terzo comma dello stesso art. 89 sono soppressi.

Art. 4

null

Art. 92 , primo comma, "Per le lotterie d'importo superiore alla somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una commissione di vigilanza composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, da un rappresentante della prefettura e da un rappresentante dell'ente concessionario. La presidenza della commissione spetta all'intendente di finanza o a chi ne fa le veci". Art. 93. - "Il decreto di autorizzazione e' steso di seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno essere annullate dall'intendenza di finanza che rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della commissione di vigilanza per le lotterie superiori a L. 1.500.000".

SARAGAT COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1972

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 209. - VALENTINI

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