DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 1212

Type DPR
Publication 1971-04-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964;

Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sottoelencati;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali: 1) Avellino per la meccanica; 2) Cagliari II istituto per la chimica industriale; 3) Casalpusterlengo (Milano) per la chimica industriale; 4) Castellana Grotte (Bari) per la chimica industriale; 5) Chioggia (Venezia) per le telecomunicazioni; 6) Este (Padova) per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica; 7) Faenza (Ravenna) per la meccanica; 8) Foggia II istituto per l'elettronica industriale; 9) Fossano (Cuneo) per la meccanica; 10) Lanciano (Chieti) per la meccanica e l'elettro tecnica; 11) Lovere (Bergamo) per la meccanica; 12) Milano VIII istituto per la meccanica e l'elettrotecnica; 13) Mondovi' (Cuneo) per la meccanica; 14) Piedimonte d'Alife (Caserta) per la meccanica; 15) Sesto San Giovanni (Milano) per la meccanica. Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'istituto tecnico industriale "D. Scano" di Cagliari e' soppressa la specializzazione per la chimica industriale. Di conseguenza l'istituto stesso e' riordinato secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 3 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

SARAGAT MISASI - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1972

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 230. - VALENTINI

Tabella

Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Avellino Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale "D. Scano" di Cagliari Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale Casalpusterlengo - Castellana Grotte - Cagliari II Istituto Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Chioggia Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale di Este Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica del II Istituto tecnico industriale statale di Foggia, via Bari Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica degli Istituti tecnici industriali statali di Fossano - Mondovi' - Lovere - Sesto S. Giovanni - Faenza - Piedimonte d'Alife Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica degli Istituti tecnici industriali statali VIII di Milano, via Conti e di Lanciano Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti tecnici industriali istituiti e riordinati dal 1 ottobre 1968 Parte di provvedimento in formato grafico

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