LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1222
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo. I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.
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