DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. 1242

Type DPR
Publication 1971-11-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Modena il 9 giugno 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Petrografia applicata" della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena.

Art. 3

I contributi annui a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Modena si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT MISASI - FERRARI - AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1972

Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 11. - VALENTINI

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 1

Repertorio n. 574 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da assegnarsi alla cattedra di "Petrografia applicata" della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena. REPUBBLICA ITALIANA Il giorno nove del mese di giugno dell'anno millenovecentosettantuno (9 giugno 1971), in Modena, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Modena, innanzi a me dott. procurator Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei, signori: dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937) e domiciliata in Modena alla via Gian Maria Barbieri n. 2, funzionario dell'Universita' di Modena; rag. Luciano Sabelli, nato a Roma il ventisei settembre millenovecentoventidue (26 settembre 1922) e domiciliato in Modena, alla via Tamburini n. 107, funzionario dell'Universita' di Modena; entrambi cittadini italiani. Sono presenti l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore e presidente del consiglio di amministrazione. pro-tempore prof. Giorgio Frache, nato a Serravalle Scrivia (Alessandria) il trenta novembre millenovecentododici (30 novembre 1912), domiciliato per la carica presso la universita' stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Modena in data 15 aprile 1971 che, per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A); la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola (Modena) il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924) e domiciliato in Modena per la carica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il quale, interviene al presente atto in forza di deliberazioni della giunta camerale di Modena numeri 81 e 238 rispettivamente del 22 febbraio 1971 e 27 aprile 1971 che regolarmente approvate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato con nota numero 294979 del 28 maggio 1971, si allegano per estratto autentico al presente atto sotto le lettere B) e C). Premesso che l'art. 52 dello statuto della Universita' degli studi di Modena, comprende, tra gli altri, l'insegnamento della "Petrografia applicata" il quale a norma del vigente ordinamento, didattico e' complementare per gli studenti della facolta' di scienze, corso di laurea in scienze geologiche; che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Petrografia applicata"; che il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena, con rispettive deliberazioni in data 26 febbraio 1971, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera D); in data 26 marzo 1971, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E); in data 15 aprile 1971, gia' allegata sotto la lettera A), nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole alla istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Petrografia applicata" ed autorizzato la stipulazione della convenzione relativa; che la giunta camerale di Modena con deliberazioni numeri 81 e 238 rispettivamente del 22 febbraio 1971 e 27 aprile 1971 gia' allegate sotto le lettere B) e C), ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento; mentre confermano le suesposte premesse quale parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, affinche' alla cattedra di "Petrografia applicata" della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire, a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Modena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 3

Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio, di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena si obbliga ad elevare il relativo contributo, fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la camera di commercio di Modena si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza; l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Modena per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente presso la cattedra di "Petrografia applicata". L'Universita' di Modena versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci (10) dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata, di dieci anni in dieci anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della scadenza.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 6

Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione assistente Petrografia applicata facolta' di matematica, fisica di Modena-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Modena, e' esente da qualsiasi tassa di registro ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volonta', e lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me. Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 su fogli tre dei quali occupa facciate sette per intero e la presente fin qui. Giorgio FRACHE Claudio LEONELLI Luciano SABELLI Pasqualina SALVATERRA MAZZARACCHIO Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante Ufficio registro atti civili e successioni di Modena, registrato gratis al n. 369 - mod. 71-ME Atti pubblici l'11 giugno 1971. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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