DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1251
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
(Ammissione al concorso)
Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a ispettore amministrativo, gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri che: a) abbiano la qualifica di cancelliere capo o equiparata; ovvero, b) abbiano la qualifica di cancelliere principale o equiparata e almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero, c) abbiano la qualifica di cancelliere principale equiparata e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione alla carriera direttiva amministrativa. Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a cancelliere principale o assistente commerciale principale gli impiegati della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri che: a) abbiano la qualifica di coadiutore superiore; ovvero, b) abbiano la qualifica di coadiutore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio in essa; ovvero, c) abbiano la qualifica di coadiutore principale e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado prescritto per l'ammissione alla carriera di concetto per la quale si concorre. Possono essere ammessi al concorso per esami per la nomina a coadiutore principale gli impiegati delle carriere ausiliarie e gli operai dell'Amministrazione degli affari esteri che: a) abbiano, se appartenenti alle carriere ausiliarie, almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera; ovvero, b) siano capi operai o operai specializzati; ovvero, c) siano operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo; ovvero, d) siano operai comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo. I periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere a), c) e d) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni delle carriere per le quali i candidati concorrono e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.
Art. 2
(Annualita' dei concorsi e domanda di ammissione)
I concorsi sono banditi ogni anno entro il mese di febbraio per i posti disponibili al 31 dicembre precedente. I decreti che bandiscono i concorsi sono pubblicati sul "Foglio di Comunicazioni" del Ministero. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere fatte pervenire dagli interessati alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il 31 marzo. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.
Art. 3
(Programmi di esame)
Gli esami tendono ad accertare, oltre alla preparazione professionale, l'attitudine dei concorrenti allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera cui aspirano.
1.- Per il passaggio alla carriera direttiva amministrativa, gli esami si articolano in tre prove scritte ed una orale aventi carattere teorico pratico e vertenti sulle materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. Almeno una delle due prove scritte diverse da quella in lingue, nonche' una fase del colloquio, devono consistere nell'impostazione e soluzione di questioni pratiche insorgenti nelle relative materie nell'attivita' di istituto.
2.- Per il passaggio alla carriera di concetto del personale di cancelleria, gli esami si articolano in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. La prova scritta in diritto amministrativo e l'andamento del colloquio devono avere carattere prevalentemente pratico e tendere ad accertare la capacita' dei concorrenti a risolvere questioni di carattere amministrativo. Analogo carattere hanno le prove integrative da sostenere per il conseguimento delle specializzazioni nelle materie indicate dal regolamento di cui al precedente comma.
3.- Per il passaggio alla carriera di concetto degli assistenti commerciali, gli esami si articolano in tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie che formano oggetto di prova obbligatoria secondo il regolamento che disciplina il pubblico concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. Almeno una delle due prove scritte diverse da quella in lingua, nonche' l'andamento del colloquio devono avere carattere prevalentemente pratico e tendere ad accertare la capacita' dei concorrenti a risolvere questioni proprie della carriera alla quale concorrono.
4.- Per il passaggio alla carriera esecutiva, gli esami sono a carattere pratico e si articolano in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una orale. La prova scritta consiste in una esposizione riguardante l'organizzazione del Ministero ed i servizi d'istituto, con particolare riguardo ai compiti della carriera per la quale si concorre. La prova di dattilografia e' quella prevista dal regolamento sul concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera. La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle stesse materie che costituiscono oggetto della prova orale del concorso di cui al precedente comma.
Art. 4
(Rinvio alle disposizioni sui regolamenti di ammissione alle varie carriere)
Si applicano le disposizioni dei regolamenti sui concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle rispettive carriere per la regolazione della durata e delle modalita' di svolgimento delle prove obbligatorie e per la attribuzione del relativo punteggio, nonche' per la regolazione dello svolgimento e della natura delle prove integrative e facoltative e per la relativa valutazione. Le disposizioni dei regolamenti di cui al primo comma disciplinano altresi' la formazione delle commissioni esaminatrici, la sede e il calendario delle prove, la formazione e l'approvazione delle graduatorie ed ogni altro aspetto dei concorsi in oggetto non specificamente regolato dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 5
(Norme transitorie)
Ai concorsi possono partecipare anche gli impiegati che anteriormente all'8 gennaio 1971 rivestivano la qualifica di cancelliere principale, assistente commerciale principale e primo archivista e abbiano compiuto tredici anni di effettivo, complessivo servizio nelle rispettive carriere.
LEONE COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 25. - VALENTINI
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