DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1971, n. 1256
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 20, primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.
SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 29. - VALENTINI
Regolamento-art. 1
Art. 1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge hanno il compito di esprimere parere: a) sull'autorizzazione al funzionamento dei centri di raccolta fissi e mobili e dei centri trasfusionali; b) sulle nomine dei dirigenti dei centri di cui alla lettera precedente per le situazioni previste dall'art. 11 della legge; c) sulla delimitazione, ai fini delle pubbliche raccolte di sangue, delle zone di competenza dei centri di raccolta, trasfusionali e di produzione degli emoderivati; d) sulla indicazione del centro trasfusionale cui deve essere collegata l'emoteca degli ospedali generali di zona, degli ospedali specializzati e degli istituti privati di cura (art. 10 della legge); e) sui costi di raccolta e di preparazione del sangue e degli emoderivati stabiliti dal medico provinciale secondo le modalita' previste dal presente regolamento. Le commissioni vigilano sulle attivita' relative alla propaganda trasfusionale ed al reclutamento dei donatori e dei datori di sangue e promuovono altresi' iniziative atte a favorire lo sviluppo del servizio trasfusionale nell'ambito della provincia.
Regolamento-art. 2
Art. 2. Gli enti e le associazioni che ai sensi dell'art. 4 della legge siano stati autorizzati ad impiantare centri trasfusionali o centri di produzione di emoderivati possono, previa autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, svolgere tramite i dipendenti centri compiti di ricerca in campo ematologico ed immunoematologico, di prevenzione, di diagnostica di laboratorio e di medicina sociale mediante laboratori di ricerche immunologiche o di ricerche nel campo dell'emostasi o con attivita' di prevenzione della malattia emolitica del neonato, di accertamento e di assistenza degli emofilici e dei microcitemici.
Regolamento-art. 3
Art. 3. Gli enti e le associazioni di cui all'articolo precedente possono, previa autorizzazione del Ministero della sanita', svolgere tramite i dipendenti centri trasfusionali o di produzione degli emoderivati, sotto la direzione del centro nazionale per la trasfusione del sangue e secondo un piano di coordinamento del centro stesso, attivita' didattiche mediante l'organizzazione di corsi di addestramento e di aggiornamento per medici e tecnici addetti al servizio trasfusionale.
Regolamento-art. 4
Art. 4. I centri trasfusionali ed i centri di produzione degli emoderivati sono tenuti a mantenere, per le situazioni di emergenza, una scorta di apparecchiature trasfusionali (dispositivi da prelievo e da trasfusione, contenitori, provette pilota) equivalente al consumo di un mese.
Regolamento-art. 5
Art. 5. Gli enti ospedalieri e gli altri istituti pubblici di ricovero e cura che ai sensi dell'art. 10 della legge stipulino convenzioni sono tenuti a fornire all'ente gestore del centro trasfusionale i locali e le attrezzature che dovranno essere possibilmente situati nell'ambito perimetrale del complesso ospedaliero. E' compito dell'ente gestore assicurare il funzionamento del centro.
Regolamento-art. 6
Art. 6. Il medico provinciale, al fine di ottenere nell'ambito della provincia un ordinato svolgimento dei servizi trasfusionali ed allo scopo di evitare interferenze nella raccolta del sangue, stabilisce per le pubbliche raccolte, sentita la commissione provinciale, i territori di operativita' dei centri di raccolta, dei centri trasfusionali e dei centri di produzione degli emoderivati.
Regolamento-art. 7
Art. 7. Il medico provinciale coordina i rapporti fra i vari centri della provincia allo scopo di facilitare il trasferimento del sangue dai centri di raccolta fissi e mobili al centro trasfusionale o al centro di produzione degli emoderivati. Qualora se ne ravvisi la necessita', sara' compito del Ministro per la sanita' curare i rapporti tra i servizi trasfusionali di province diverse od estendere i territori di competenza per la raccolta del sangue ad altre province, sentiti i medici provinciali delle province interessate.
Regolamento-art. 8
Art. 8. I centri trasfusionali ed i centri di produzione degli emoderivati debbono assicurare il servizio di assegnazione del sangue 24 ore su 24. Nei centri urbani ove esistono piu' centri trasfusionali o di produzione degli emoderivati e' in facolta' del medico provinciale, sentita la commissione provinciale, stabilire che il servizio notturno e festivo venga assicurato a turno dai vari centri.
Regolamento-art. 9
Art. 9. I centri trasfusionali ed i centri di produzione degli emoderivati debbono essere collegati direttamente con la rete telefonica pubblica.
Regolamento-art. 10
Art. 10. Il personale medico e paramedico dei centri e' costituito da almeno: A) Centro di raccolta fisso o mobile: a) un medico responsabile; b) due tecnici di centro trasfusionale o tecnici di laboratorio o assistenti sanitarie o infermiere professionali. B) Centro trasfusionale: a) un medico direttore; b) un medico coadiutore; c) un tecnico di centro trasfusionale o di laboratorio; d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale. C) Centro di produzione degli emoderivati: a) un medico direttore; b) due medici coadiutori; c) tre tecnici di centro trasfusionale o di laboratorio di cui uno addetto alla liofilizzazione ed uno al controlli biologici; d) un'assistente sanitaria o infermiera professionale; e) un impiegato di amministrazione. Inoltre potranno far parte del personale di detto centro, pur con prestazioni limitate nel tempo ma ben definite: a) un laureato in scienze biologiche o farmacia o chimica addetto alla liofilizzazione, alla preparazione dei vari emoderivati ed ai relativi controlli; b) un laureato, esperto in microbiologia, addetto ai controlli biologici dei vari emoderivati.
Regolamento-art. 11
Art. 11. Il personale deve essere numericamente proporzionale alla effettiva attivita' di ogni singolo centro e deve, nell'orario di servizio prescritto, dedicarsi esclusivamente al servizio trasfustonale.
Regolamento-art. 12
Art. 12. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto ai centri sono quelli contemplati dall'ordinamento dei rispettivi enti gestori.
Regolamento-art. 13
Art. 13. L'assunzione del personale dei centri di produzione degli emoderivati e dei centri trasfusionali e' disposta secondo le norme contenute negli ordinamenti dei rispettivi enti gestori che dovranno essere adeguati al presente regolamento.
Regolamento-art. 14
Art. 14. Il personale medico dei centri trasfusionali e di produzione degli emoderivati deve essere assunto per pubblico concorso: Valutazione piu' elevata rispetto agli altri titoli dovra' avere l'idoneita' conseguita ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1969-03-27;130), nonche' il servizio prestato presso il centro nazionale trasfusione sangue, i centri di produzione degli emoderivati ed i centri trasfusionali.
Regolamento-art. 15
Art. 15. Agli effetti della partecipazione agli esami di idoneita' sara' riconosciuto alla stessa stregua del servizio svolto negli ospedali e negli istituti universitari di ricovero e cura il servizio effettuato in posti di ruolo presso il centro nazionale per la trasfusione del sangue, centri di produzione degli emoderivati e centri trasfusionali extra-ospedalieri ed ospedalieri convenzionati purche' tali centri siano stati regolarmente riconosciuti dal Ministro per la sanita' e l'assunzione in ruolo sia avvenuta per pubblico concorso. Il servizio prestato presso i centri trasfusionali del Ministero della difesa e' equiparato a tutti gli effetti a quello effettuato presso i centri trasfusionali ospedalieri.
Regolamento-art. 16
Art. 16. I medici addetti ai centri di raccolta possono essere assunti per chiamata diretta e la relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione del medico provinciale. Detti medici devono comunque dimostrare la particolare preparazione e competenza all'espletamento del servizio.
Regolamento-art. 17
Art. 17. L'attivita' di ciascun centro e' disciplinata da un regolamento interno che detta anche i compiti spettanti al personale del centro.
Regolamento-art. 18
Art. 18. Ai fini dell'aggiornamento degli schedari di cui agli articoli 17 e 18 della legge: a) ciascun donatore periodico deve essere munito di una tessera rilasciata, qualora si tratti di donatore associato, dalla associazione di appartenenza e, negli altri casi, dal centro a cui periodicamente accede per sottoporsi al prelievo. Su detta tessera, oltre ai dati relativi all'identificazione, sara' segnato, a cura del sanitario che l'ha determinato, il gruppo ABO e il tipo Rh di appartenenza. Successivamente saranno riportati i dati relativi agli esami ed ai prelievi a cui egli viene sottoposto. Qualora le associazioni o le sezioni di donatori dispongano di un servizio sanitario organizzato, la compilazione della tessera puo' essere effettuata dal direttore sanitario responsabile di detta associazione o sezione; b) ciascun donatore occasionale deve ricevere dal centro presso cui ha effettuato il prelievo un documento sul quale sia' riportato, oltre ai dati indicati sopra per il donatore periodico, il numero di riferimento all'apposito schedario del centro. Detto documento contiene anche un apposito spazio nel quale e' indicata la motivazione della donazione del sangue, qualora la raccolta sia indetta per particolari circostanze dovute ad eventi calamitosi o per solidarieta' internazionale. Il sangue cosi' raccolto, su istruzioni del centro nazionale per la trasfusione del sangue, e' rimesso ai destinatari. Esaurita l'esigenza per la quale fu indetta la raccolta collettiva, l'eventuale eccedenza di sangue o di emoderivati e' destinata a finalita' analoghe; c) ciascun datore professionale deve essere munito di una tessera rilasciata dall'ufficiale sanitario, presso il quale si e' notificato. Su detta tessera, a cura del centro presso cui il datore generalmente dona il sangue e risulta iscritto, saranno trascritti i medesimi dati indicati alla lettera a). La scheda del donatore periodico od occasionale o del datore professionale che, senza giustificato motivo, da cinque anni non si sottopone al prelievo, viene archiviata.
Regolamento-art. 19
Art. 19. I donatori periodici associati ed i datori professionali, trascorso l'intervallo di tempo di cui all'art. 54 del presente regolamento, possono, per effettuare un'ulteriore donazione, accedere ai centri o spontaneamente o su un apposito avviso delle associazioni o sezioni di appartenenza secondo accordi da stipularsi tra il centro e le associazioni o sezioni. I donatori periodici non associati possono, trascorso il prescritto intervallo di tempo di cui al 1° comma, per effettuare un'ulteriore donazione di sangue, accedere ai centri spontaneamente o su chiamate del centro nei cui schedari risultano iscritti. In caso di calamita' o urgenza, i donatori periodici associati si atterranno alle disposizioni delle relative associazioni o sezioni di appartenenza le quali prenderanno tempestivi accordi con i centri della zona interessata al fine di organizzare un adeguato afflusso dei donatori stessi ai posti di raccolta del sangue.
Regolamento-art. 20
Art. 20. Quando un donatore periodico associato od un datore professionale si sottopone ad un prelievo di sangue presso il centro in cui e' iscritto, la segreteria di detto centro deve notificare al piu' presto l'avvenuto prelievo all'associazione o sezione di appartenenza del donatore periodico o, se datore professionale, all'ufficiale sanitario presso il quale egli e' notificato. Quando un donatore periodico od un datore professionale si sottopone a prelievo di sangue in un centro diverso da quello presso il quale e' iscritto, la segreteria di questo centro dovra' trasmettere i dati relativi al prelievo ed agli esami effettuati all'associazione o sezione di appartenenza del donatore periodico associato od all'ufficiale sanitario presso il quale il datore professionale e' elencato od al centro presso il quale il donatore periodico non associato e' schedato. A loro volta le associazioni o sezioni di donatori o l'ufficiale sanitario comunicheranno l'avvenuto prelievo ai centri presso cui i donatori periodici associati ed i datori professionali sono iscritti. Le associazioni o sezioni di appartenenza dei donatori periodici e l'ufficiale sanitario sono tenuti a comunicare tempestivamente ai centri presso cui i rispettivi donatori e datori professionali sono iscritti, le variazioni inerenti alla reperibilita' ed alla idoneita' al prelievo dei propri associati.
Regolamento-art. 21
Art. 21. Le trasmissioni di dati relativi agli esami ed ai prelievi cui sono stati sottoposti i donatori ed i datori debbono venire effettuate con il pieno rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.
Regolamento-art. 22
Art. 22. I centri debbono essere assicurati dagli enti gestori contro i danni che possono essere recati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai datori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue. Possono altresi' essere assicurati contro i danni a terze persone dovuti alla cessione del sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purche' eseguita dal personale del centro. L'assicurazione deve essere estesa anche ad eventuali infortuni verificatisi in itinere a donatori e datori a seguito di espresso invio al centro da parte di associazioni o sezioni o su diretta chiamata del centro stesso.
Regolamento-art. 23
Art. 23. La propaganda trasfusionale viene effettuata mediante i moderni mezzi di istruzione, informazione e divulgazione. Deve essere attuata da persone appositamente preparate e specializzate e deve mirare a fare in modo che la popolazione avverta come dovere sociale la necessita' di donare il sangue. La propaganda trasfusionale su scala nazionale puo' venir promossa dal centro nazionale per la trasfusione del sangue e dagli enti interessati al servizio trasfusionale elencati all'art. 4 della legge e che estendono la loro attivita' a tutto il territorio nazionale. Le varie iniziative vengono coordinate dal Ministro per la sanita'. La propaganda trasfusionale su scala locale (regionale e provinciale) puo' essere promossa dai locali centri di raccolta, trasfusionali e di produzione degli emoderivati se a cio' facoltizzati dai rispettivi enti gestori, dagli stessi enti o dalle associazioni provinciali o comunali di donatori. In tal caso le varie iniziative vengono coordinate dal medico provinciale sentita la commissione provinciale di cui allo art. 3 della legge.
Regolamento-art. 24
Art. 24. Ogni centro di raccolta deve essere costituito da almeno: a) un locale di attesa; b) un locale per la selezione ed il controllo dei donatori; c) un locale prelievi; d) un locale di riposo per i donatori; e) servizi igienici adeguati. Gli ambienti devono essere sufficientemente illuminati ed aerabili e, nel complesso, devono avere una superficie non inferiore a 100 m². Le pareti dei vari ambienti devono essere di materiale facilmente lavabile.
Regolamento-art. 25
Art. 25. Il centro di raccolta deve essere munito almeno delle seguenti attrezzature ed apparecchiature: a) locale di attesa: mobili adeguati; b) locale per la selezione ed il controllo dei donatori: scrittoio; sedie; lettino per visita; bilancia pesa-persone; sfigmomanometro; fonendoscopio; attrezzatura per la determinazione dell'emoglobina; lancette sterili non riutilizzabili per la digipuntura; un piccolo banco di laboratorio; mobile schedario; armadio per la conservazione del materiale (cancelleria, stampati, ecc.); c) locale per i prelievi: lettini o poltrone reclinabili per la donazione del sangue; materiale per la raccolta del sangue; frigorifero per la conservazione del sangue con dispositivo d'allarme visivo ed acustico e munito di termoregistratore, i cui grafici vanno conservati per un anno; materiale per la disinfezione precedente e successiva al prelievo; attrezzatura necessaria per il trattamento degli eventuali incidenti che possono sorgere durante il prelievo; in particolare siringhe sterili non riutilizzabili, con relativo assortimento di aghi; cardiotonici; analettici bulbari; compresse di garza sterile e medicate; bende di mussola; cerotto adesivo; tubo di Mayo; ossigeno ed attrezzatura per l'erogazione; sets da trasfusione; pinze per lingua; bacinelle; d) locale di riposo: mobili adeguati.
Regolamento-art. 26
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