DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1257

Type DPR
Publication 1971-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 135, 138, 145 e 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

(Definizione di lingua estera)

Ai fini dell'applicazione degli articoli 135, 138 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per lingua estera si intende una lingua considerata ufficiale in uno o piu' Stati esteri. Sono considerate come una sola lingua quelle che non presentino caratteri di differenziazione sufficientemente rilevanti. All'occorrenza il Ministro per gli affari esteri decide in proposito con sua determinazione.

Art. 2

(Accertamento del grado di conoscenza di lingue estere di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva)

L'accertamento di cui all'art. 145, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima o buona conoscenza di lingue di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, avviene mediante una prova scritta ed una prova orale. In particolare: a) per i candidati appartenenti al personale direttivo, la prova scritta consiste in un componimento o una sintesi, nella lingua estera, con l'uso del dizionario lessico, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera; b) per i candidati appartenenti al personale di concetto, la prova scritta consiste nella traduzione, con uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera; c) per i candidati appartenenti al personale esecutivo, la prova scritta consiste in una breve traduzione da svolgere in quattro ore, con l'uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera; la prova orale consiste in una conversazione nella lingua estera. Il grado di difficolta' delle prove deve essere commisurato alle carriere o ruoli di appartenenza.

Art. 3

Accertamento dell'ottima conoscenza di altre lingue estere da parte del personale delle carriere di concetto ed esecutiva).

L'accertamento di cui all'art. 145, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere non comprese nell'elenco di quelle di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere di concetto ed esecutiva, avviene per mezzo delle prove previste rispettivamente alle lettere b) e c) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4

(Accertamento di conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere)

L'accertamento, di cui all'art. 135, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere, avviene mediante due prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono le seguenti: 1) componimento o sintesi nella lingua estera con uso del dizionario-lessico, da svolgere in otto ore; 2) traduzione senza l'uso del vocabolario dall'italiano nella lingua per cui si concorre, da svolgere in quattro ore. La prova orale consiste in una conversazione e nell'interpretazione consecutiva di un brano dall'italiano nella lingua estera e di un altro brano dalla lingua estera in italiano.

Art. 5

(Accertamento di conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli interpreti per le lingue estere)

L'accertamento, di cui all'art. 138, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli interpreti, avviene mediante una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste in una traduzione, senza l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua estera, da svolgere in quattro ore. La prova orale consiste in una conversazione e nella interpretazione consecutiva di un brano dall'italiano nella lingua estera e di altro brano dalla lingua estera in italiano.

Art. 6

(Ammissione alle prove orali di lingue di difficile apprendimento dei candidati appartenenti alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva)

Per le lingue di difficile apprendimento, di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" o di "buono" nelle prove scritte di cui al precedente art. 2. Per superare la prova orale i candidati devono riportare il giudizio di "ottimo" o di "buono". La valutazione complessiva per i Candidati che abbiano superato entrambe le prove e' di "ottima conoscenza" della lingua estera per coloro che abbiano riportato il giudizio di ottimo nelle prove scritte ed in quella orale; essa e' di "buona conoscenza" della lingua estera negli altri casi.

Art. 7

(Ammissione alle prove orali dei candidati appartenenti ai ruoli degli esperti in lingue estere e degli interpreti, nonche' dei candidati delle carriere di concetto ed esecutiva che abbiano ottima conoscenza di lingue estere)

Per le lingue di cui agli articoli 135, 138 e 145, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" nelle prove scritte indicate, rispettivamente, nel precedente art. 4 per gli esperti in lingue estere, nell'art. 5 per gli interpreti di lingue estere e nell'art. 3 per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva. Ai candidati che superano anche la prova orale con la valutazione di "ottimo" e' attribuita la valutazione complessiva di "ottima conoscenza" della lingua estera.

Art. 8

(Sede delle prove di esame)

Le prove scritte potranno aver luogo sia a Roma sia all'estero, in sedi che verranno stabilite di volta in volta; per queste ultime, con provvedimento del capo missione, verra' nominata un'apposita commissione di vigilanza, composta di almeno due funzionari direttivi di grado superiore a quello dei concorrenti e di un segretario appartenente ad una delle carriere di concetto. I titoli dei temi ed i testi delle traduzioni, stabiliti dalle commissioni di cui all'art. 9, verranno trasmessi in plico sigillato alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici presso i quali avranno luogo le prove. Gli elaborati dovranno essere restituiti al Ministero, in plico sigillato, con il primo corriere utile. I viaggi per sostenere le prove sono considerati di servizio.

Art. 9

(Composizione delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere)

Per la valutazione delle prove scritte svolte, sia a Roma sia all'estero e per le prove orali, con decreto del Ministro per gli affari esteri, sono nominate commissioni cosi' composte: 1) per gli accertamenti di cui all'art. 2 sub a) ed all'art. 4 del presente decreto: di un ministro plenipotenziario, presidente; di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata; di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui e' esperto; 2) per gli accertamenti di cui all'art. 2 sub b) e c), all'art. 3 ed all'art. 5 del presente decreto: di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, presidente; di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione; di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui e' esperto. Presso le commissioni suddette le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 10

(Domanda per sostenere o rinnovare le prove di accertamento della conoscenza di lingue estere. Epoca di effettuazione delle prove)

Le domande per sostenere le prove, disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, entro il 31 dicembre. Le prove si svolgono di regola nel corso dell'anno seguente. Coloro che le superano acquisiscono il diritto alla relativa indennita' con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda. Il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, che ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, goda di indennita' per conoscenza di lingue estere, per continuare a fruirne deve, entro il 31 dicembre dell'anno anteriore al compimento di un quinquennio dal precedente accertamento, presentare domanda per sottoporsi nuovamente alle prove di cui all'art. 2 del presente decreto. Per coloro che superino le prove, l'indennita' e' ripristinata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, anche nel caso che le prove non abbiano potuto aver luogo nell'anno stesso.

Art. 11

(Disposizione transitoria)

Limitatamente alla lingua somala e sino a quando essa non abbia una scrittura ufficiale, le composizioni e le traduzioni in detta lingua saranno svolte dai candidati mediante incisione su nastro magnetico. Il testo della traduzione dal somalo in italiano verra' loro fornito pure su nastro magnetico. Le prove di cui al comma precedente potranno anche essere effettuate secondo le diverse modalita' che, all'occorrenza, saranno stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri.

LEONE COLOMBO - MORO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1972

Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 28. - VALENTINI

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