DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1258
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
(Requisiti per l'ammissione al concorso)
Per l'ammissione al concorso per titoli ed esami alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; 3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria; 4) buona condotta che sara' accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 2
(Domanda di ammissione al concorso)
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; e) il titolo di studio; f) il possesso di titoli di cui al successivo art. 4 e l'eventuale conoscenza di lingue estere da accertarsi nel modo prescritto dal successivo art. 5; g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio. Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita', diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.
Art. 3
(Commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed e' composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, e di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.
Art. 4
(Titoli)
I titoli da valutare ai fini del concorso sono: a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati; b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso; c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera. La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere a) e b) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c).
Art. 5
(Prove di esame e punteggio)
Gli esami consistono in: a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato; per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti; b) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacita' e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per tale prova la commissione dispone di quindici punti; c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova; per tale prova la commissione dispone di dieci punti. La votazione complessiva e' data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c). Per ottenere l'idoneita' il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.
Art. 6
(Modalita' e calendario delle prove)
Il programma di esame e' stabilito nel decreto che indice il concorso. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove.
Art. 7
(Graduatoria)
La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parita' di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze. Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.
Art. 8
(Norme da applicare)
Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
LEONE COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 27. - VALENTINI
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