DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1268
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
(Requisiti per l'ammissione al concorso)
Per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto del personale di cancelleria sono richiesti i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue; 3) titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado; 4) buona condotta, che sara' accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera; Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 2
(Domanda di ammissione)
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; e) il titolo di studio; f) la specializzazione per la quale intendono sostenere la prova integrativa; g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; i) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio. Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.
Art. 3
(Commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed e' composta di un ministro plenipotenziario di 2ª classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere d'ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.
Art. 4
(Prove obbligatorie)
Gli esami consistono in due prove, scritte ed una orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese a scelta del candidato. La prova orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: a) nozioni di storia moderna e contemporanea; b) nozioni di diritto privato, costituzionale ed internazionale; c) nozioni di geografia fisica e politica. L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua; l'esame orale nella lingua prescelta per la prova di specializzazione di cui al successivo art. 6 puo' comprendere anche una prova di interpretazione consecutiva.
Art. 5
(Punteggio)
Il punteggio per ogni prova e' espresso in centesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale, il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi nelle materie obbligatorie. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6 e 7.
Art. 6
(Prove integrative per il conseguimento della specializzazione)
I candidati possono chiedere, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere prove integrative per il conseguimento di una o piu' specializzazioni, fino ad un massimo di due. Le prove integrative consistono di una prova scritta e di una orale nelle seguenti materie: Per la specializzazione contabile: elementi di contabilita' di Stato e ragioneria generale; Per la specializzazione di assistenza amministrativa e di segreteria: elementi di diritto pubblico e privato attinenti alle funzioni consolari; Per la specializzazione di assistenza sociale: elementi di legislazione sociale ed assistenziale, con particolare riguardo alle norme sull'emigrazione ed al servizio consolare, e di teoria e pratica del servizio sociale; Per la specializzazione di interpretariato e traduzione: traduzione senza vocabolario dall'italiano nella lingua per la quale il candidato ha dichiarato, nella domanda, di voler concorrere e che deve essere diversa da quella nella quale ha sostenuto la prova di cui al n. 2) del precedente art. 4. Per essere ammessi alla prova integrativa orale i candidati devono riportare almeno sette centesimi nella prova scritta. Per superare la prova orale i concorrenti devono conseguire almeno sei centesimi. I concorrenti che abbiano raggiunto la sufficienza nella prova scritta ed orale sono dichiarati specializzati nella relativa materia. La votazione da assegnarsi per ciascuna prova integrativa per la quale il candidato abbia superato gli esami scritti e quelli orali e' data dalla media tra il voto della prova scritta e quello della prova orale. Il punteggio massimo attribuibile e' di dieci centesimi. Nel caso che il concorrente abbia superato le prove per due specializzazioni, agli effetti del punteggio complessivo si addiziona al punteggio riportato nelle prove obbligatorie la votazione piu' elevata tra quelle conseguite nelle due prove sostenute. Il bando puo' riservare a determinate, specializzazioni alcuni dei posti messi a concorso.
Art. 7
(Prove facoltative)
L'aspirante puo' chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 4, n. 2), che non abbia scelto per la prova obbligatoria o in altra indicata nel bando; fino ad un massimo di due lingue. La prova consiste in una traduzione dall'italiano con uso del vocabolario. Puo' altresi' chiedere di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia o di stenografia o ad entrambe. La prova di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti). La prova di stenografia consiste in un dettato di cinque minuti alla velocita' di settanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori cinquanta minuti per la trascrizione a macchina con disposizione estetica del brano dettato. Per ciascuna prova scritta, o pratica, il candidato puo' conseguire un massimo di 2 centesimi purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente puo' conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il punteggio conseguito nella prova orale e nelle prove pratiche si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.
Art. 8
(Modalita' e calendario delle prove)
I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso. Le prove di esame hanno luogo in Roma. Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi. I candidati dispongono di otto ore per ciascuna prova scritta, fatta eccezione per le prove di lingue per cui dispongono di quattro ore. Per le prove facoltative di dattilografia e di stenografia essi dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse all'articolo precedente n. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
Art. 9
(Graduatoria)
La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi, degli articoli 6 e 7. A parita' di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze. Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.
Art. 10
(Norme da applicare)
Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
LEONE COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 33. - CARUSO
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