DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269

Type DPR
Publication 1971-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Per "legge" nel presente regolamento si intende il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, numero 1034. Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono esercitate dal Presidente della giunta regionale della regione della Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti da installare in detta regione. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.

Art. 2

L'espressione "impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui allo art. 16 della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

Art. 3

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno, con l'osservanza di quanto disposto nell'art. 16, comma quinto, della legge, sono determinati i criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni, escluse quelle relative agli impianti da installare sulle autostrade. Il decreto di cui al precedente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4

Il numero massimo delle nuove concessioni e' determinato per ciascuna provincia tenendo conto del numero, delle attrezzature, dell'ubicazione e della capacita' degli impianti di distribuzione esistenti o in corso di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale e di ogni altro utile elemento. I prefetti comunicano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente, il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non ancora realizzati, il numero delle concessioni non ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento utile al fine delle determinazioni previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 5

Per l'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto: a) della natura e della durata dell'attivita' precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti; b) della disponibilita' di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale e' chiesta la concessione; c) della possibilita' di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto; d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacita' del richiedente di ben espletare il pubblico servizio. La capacita' tecnico-organizzativa ed economica e' presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonche' per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.

Art. 6

La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3. Il richiedente deve: a) avere compiuto il 21° anno di eta'; b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea oppure societa' avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. Nel caso in cui il richiedente sia una societa' o un ente, il requisito dell'eta' deve essere riferito al rappresentante legale. La domanda deve indicare: 1) le generalita' e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o societa', del suo legale rappresentante nonche' per la societa' le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile; 2) la localita' in cui il richiedente intende installare l'impianto; 3) il proprietario del terreno su cui sara' installato l'impianto; 4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione; 5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto; 6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dell'ufficio di verifica metrica; 7) la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici; 8) le quantita' massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto. Alla domanda devono essere uniti: 1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto; 2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilita' del terreno sul quale intende installare l'impianto; 3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5. Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti, deve dichiarare la quantita' di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui e' in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresi', il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantita' di carburanti venduti presso tali impianti.

Art. 7

La concessione non puo' essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: 1) che siano stati dichiarati falliti; 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali; 4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma e' effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Art. 8

Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente art. 6, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso art. 6 o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente art. 7. Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacita' tecnico-organizzativa ed economica, il prefetto lo invita a integrare la documentazione stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito. Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S., dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove occorra, della sovrintendenza ai monumenti. Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale. Le determinazioni negative, di cui al precedente comma, devono essere motivate.

Art. 9

Completata l'istruttoria, il prefetto rilascia la concessione richiesta attenendosi ai criteri obiettivi determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole, ma che non possono essere accolte essendo stato raggiunto il limite massimo delle concessioni da rilasciare nell'anno, dovranno essere prese in esame nell'anno successivo integrandone, se necessario, la istruttoria, sempre che l'interessato ne faccia richiesta entro il termine stabilito per la presentazione delle nuove domande di concessione.

Art. 10

Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate. Il decreto di concessione deve, in particolare, stabilire: a) l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e la capacita' dei serbatoi per ciascun prodotto; b) i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico; c) il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo; d) il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio; e) l'obbligo del concessionario di assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione; f) l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorita' competenti; g) il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata; h) l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilita' e ogni altro documento relativi all'attivita' dell'impianto, nonche' agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del precedente comma comporta la decadenza dalla concessione. Negli altri casi si applica la disposizione del terzo comma del successivo art. 18.

Art. 11

Per ottenere la concessione per l'installazione e lo esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del precedente art. 6 e non debbono sussistere le cause ostative elencate nell'art. 7. La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 e ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri 1) e 3) del quinto comma dello stesso articolo, il nulla-osta all'installazione dello impianto rilasciato dall'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, o dalla societa' concessionaria per le autostrade date in concessione.

Art. 12

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo preliminare esame delle domande, trasmette, per il parere di competenza, copia delle stesse al Ministero delle finanze, all'A.N.A.S., ai vigili del fuoco e, ove occorra, alla sovraintendenza ai monumenti. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono far conoscere le determinazioni di loro competenza entro un mese dalla richiesta.

Art. 13

Le concessioni previste dall'art. 11 del presente regolamento sono assentite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro perle finanze. Il relativo decreto deve contenere tutte le prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 10. La violazione di tali prescrizioni comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 10. Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

Art. 14

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprieta' dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma, della legge, il proprietario deve presentare domanda in carta bollata al prefetto competente per territorio ovvero, qualora risulti proprietario di impianti ubicati in diverse province, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale e' chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi. Il trasferimento della concessione puo' essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento, non si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella provincia. La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, e' intestata al nuovo titolare.

Art. 15

Il trasferimento ad altra localita' degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione di due o piu' impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato le relative concessioni. La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma del precedente art. 6 e alla stessa debbono essere uniti i seguenti documenti: 1) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilita' del terreno sul quale intende trasferire l'impianto, qualora trattasi di trasferimento; 2) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica che avra' l'impianto dopo il trasferimento, la modifica o la concentrazione richiesta. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate sentiti i pareri prescritti per il rilascio delle concessioni. E' vietato il trasferimento di impianti per la distribuzione automatica di carburanti in provincia diversa da quella in cui l'impianto e' installato. Se gli impianti che si intendono trasferire o concentrare sono stati potenziati, il trasferimento volontario non puo' essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto potenziamento. Se gli impianti di cui si chiede il potenziamento sono stati trasferiti volontariamente o risultino dalla concentrazione di altri impianti, il potenziamento non puo' essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data dell'avvenuto trasferimento o dell'avvenuta concentrazione. Le disposizioni di cui agli ultimi commi del presente articolo non si applicano agli impianti installati sulle autostrade.

Art. 16

I titolari di autorizzazioni o concessioni afferenti ad impianti per la distribuzione automatica di carburanti che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, possono mantenere in esercizio gli impianti stessi fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per ottenere la nuova concessione prevista dalle presenti norme, debbono presentare, secondo le rispettive competenze, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o al prefetto domanda di sostituzione del provvedimento in loro possesso entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Per la sostituzione delle autorizzazioni o delle concessioni che, ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge, scadranno al termine del periodo fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso, la domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del provvedimento in suo possesso, ovvero non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel caso in cui non sia possibile osservare il predetto termine di sei mesi. Alla domanda deve essere allegata copia della precedente autorizzazione o concessione. I titolari e i gestori degli impianti che a norma del sesto comma dell'art. 16 della legge possono continuare nell'esercizio della loro attivita' sono soggetti alla nuova disciplina normativa al fine di garantire la sicurezza, la continuita' e la regolarita' del servizio di distribuzione.

Art. 17

Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono rilasciate con il solo accertamento della idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attivita' di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento. I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente art. 16 che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 16 della legge.

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