DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1291
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Protostoria euroasiatica;
Psicometria;
Psicologia applicata;
Storia della pedagogia;
Psicopedagogia;
Storia economica;
Linguistica generale;
Antropologia culturale;
Pedagogia comparata;
Linguistica generale;
Filologia italiana;
Logica;
Didattica;
Economia politica;
Storia economica.
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Protostoria euroasiatica;
Psicometria;
Psicologia applicata;
Storia della pedagogia;
Psicopedagogia;
Storia economica;
Linguistica generale;
Antropologia culturale;
Pedagogia comparata;
Linguistica generale;
Filologia italiana;
Logica;
Didattica;
Economia politica;
Storia economica.
Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Anestesiologia e rianimazione", "Igiene e medicina navale", "Psichiatria".
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 125. - Alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi e' di venti per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sara' fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola.
Non e' consentito alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento con la specializzazione in rianimazione.
Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Presso la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione vengono inoltre istituiti corsi annuali di aggiornamento post-laurea.
Per esservi ammessi e' indispensabile essere in possesso della specializzazione in anestesiologia e rianimazione.
La durata del corso di specializzazione e' di anni tre.
Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni di corso sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione.
Insegnamenti complementari:
Cardiologia applicata all'anestesia;
Lingua inglese.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita'.
Insegnamenti complementari:
Cardiologia applicata all'anestesia;
Lingua inglese.
Internato di tre anni per tutta la durata dell'anno accademico.
Scuola di specializzazione in igiene e medicina navale
Art. 127. - Durata del corso: anni tre.
Numero massimo di iscritti: dieci per anno.
Numero massimo di iscritti per i tre anni: trenta.
La scuola avra' sede presso l'istituto di igiene dell'Universita' di Trieste.
Art. 128. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale;
Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi a bordo delle navi;
Igiene mentale e psicopatologia della gente di mare;
Climatologia;
Architettura navale con particolare riferimento ai problemi igienici ed alle condizioni di benessere a bordo.
2° Anno:
Servizi di medicina preventiva, di diagnostica e controllo dello stato di salute psicofisica nell'assunzione della gente di mare;
Legislazione sanitaria nazionale ed internazionale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
Clinica delle malattie infettive e parassitarie;
Prevenzione malattie veneree nei marittimi;
Organizzazione dei presidi sanitari dei laboratori e delle attrezzature per gli accertamenti diagnostici a bordo delle navi.
3° Anno:
Patologia delle malattie tropicali e subtropicali;
Igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
Medicina legale;
Inquinamento marino ed ecologia;
Servizi di pronto soccorso e rianimazione;
Problemi di medicina ed igiene negli operatori subacquei;
Problemi di igiene sulle navi militari di superficie e sottomarine;
Igiene degli alimenti e dell'alimentazione.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 129. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia una scuola di specializzazione in psichiatria alla quale possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia che superino un esame di ammissione di carattere medico-generale.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo di iscritti e' fissato in cinque per ogni anno di corso.
Gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, neurochirurgia, potranno essere ammessi, a giudizio del direttore della scuola, al terzo anno di corso mentre gli specialisti in materie affini (medicina generale, psicologia) potranno chiedere l'iscrizione al secondo anno di corso, previo giudizio del direttore della scuola.
Art. 130. - Le materie di insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica medica generale;
Psicologia generale;
Psicopatologia (I);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (II);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Clinica psichiatrica (I);
Esami di laboratorio;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica.
4° Anno:
Clinica psichiatrica (II);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse specialistico.
Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando che abbia ottenuto le firme di frequenza, deve sostenere gli esami delle materie di insegnamento ed al termine dei quattro anni deve superare un esame di diploma con presentazione e discussione di una tesi scritta, per conseguire il titolo di specialista in psichiatria.
E' obbligatorio l'internato per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico.
L'internato e' obbligatorio per il 2° anno in clinica neurologica per l'intero anno accademico, salvo per i medici che prestino regolare servizio presso un ospedale psichiatrico, per i quali potra' essere ridotto a non meno di sei mesi, e per i medici che prestino regolare servizio presso un reparto neurologico ospedaliero per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 46. - VALENTINI
Art. 1
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