DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. 1307
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Bologna il 21 maggio 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Biochimica" della facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bologna.
Art. 3
I contributi annui a carico del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 74. - VALENTINI
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 1
Rep. n. 1996 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con il Consorzio per il centro interuniversitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Biochimica" della facolta' di medicina veterinaria. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1971 (millenovecentosettantuno), oggi 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 18 (21 maggio 1971) in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33; davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, i signori: Viviani prof. Romano, nato a Molinella il 28 ottobre 1926, ed ivi residente, docente universitario; Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1 novembre 1931, ed ivi residente, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, per la carica domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste e qualita' di pro-rettore dell'Universita' degli studi di Bologna, al presente atto espressamente autorizzato, in assenza del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' medesima in data 30 aprile 1971, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Ranieri dott. Licio, nato a Chieti il 1 aprile 1916, residente per la carica a Forli', segretario generale della camera di commercio, il quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste di consigliere anziano del Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, al presente atto espressamente delegato, in assenza del presidente, dal consiglio direttivo del consorzio predetto, con deliberazione n. 16 in data 13 marzo 1971, approvata dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 marzo 1971, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che da diversi anni svolge la propria attivita' in Cesenatico un Centro universitario di studi sulle risorse biologiche marine, diretto dal prof. Romano Viviani, titolare della cattedra di biochimica nella facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Bologna; che il personale docente della cattedra non e' piu' sufficiente per seguire gli sviluppi delle attivita' di ricerca e didattiche del centro predetto; che un nuovo assistente destinato alla cattedra potrebbe svolgere la propria specifica attivita' didattica e scientifica, interessandosi ai problemi di biochimica correlati al miglioramento delle tecniche di pesca, allo sfruttamento delle risorse biologiche marine e all'ispezione e al controllo di qualita' dei prodotti della pesca; che tale assistente inoltre, per quanto concerne l'attivita' didattica, potrebbe seguire gli studenti nella preparazione, di tesi sperimentali presso il Centro, nonche' svolgere corsi monografici a carattere universitario e corsi di aggiornamento professionale; che a questo scopo il Consorzio per il centro universitario di studi, e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, con propria deliberazione in data 13 marzo 1971, n. 16 approvata dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 marzo 1971 ed allegata al presente atto sotto la lettera B) - ha approvato la stipulazione di un'apposita convenzione con l'universita' per l'istituzione di detto posto di ruolo; che analoghe deliberazioni sono state assunte, ciascuno per quanto di sua competenza, dal consiglio della facolta' di medicina veterinaria, dal consiglio di amministrazione dell'universita' e dal senato accademico - rispettivamente nelle sedute del 2 aprile 1971, 30 aprile 1971 e 18 maggio 1971 - ed in copia conforme sono allegate al presente atto sotto le lettere C), A) e D); mentre confermano le predette premesse che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la cattedra di biochimica della facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito - con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione ai sensi dell'art. 1 (sub 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 - un posto di ruolo di assistente destinato all'attivita' del Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla cattedra stessa.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 2
Art. 2. Il Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico si obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa lata dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dal Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di biochimica, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso, e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per assistente cattedra di Biochimica facolta' di medicina veterinaria-art. 8
Art. 8. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia - ai sensi della [legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251), con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su 8 (otto) facciate e otto righe della nona. Gabriele GOIDANICH Licio RANIERI Romano VIVIANI, teste Adriano FIORE, teste dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato il 22 marzo 1971 - Ufficio atti pubblici Bologna al n. 1291 - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.