DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1971, n. 1310
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311, con la quale l'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, e' stato incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato ai sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445; Considerato che il detto trasferimento non ha potuto sinora essere attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel prosieguo di tempo fatti di importanza tale da poter tuttora giustificare il mantenimento della dichiarazione di trasferimento; Che la dichiarazione di abitato da trasferire puo' essere sostituita con quella di dichiarazione di abitato da consolidare; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore con voto n. 6 nell'adunanza del 13 gennaio 1970; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: 1. - L'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, e' cancellato dall'elenco di quelli indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane). 2. - L'abitato medesimo e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
SARAGAT LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 1. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.