DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. 1311
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la nota n. 13500/13603 del 27 dicembre 1965 con la quale il medico provinciale di Messina richiedeva la revoca "in blocco" di tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica allora vigenti per i comuni di quella provincia; Visto il parere espresso in merito dal consiglio provinciale di sanita' di Messina, nella seduta del 16 dicembre 1965, il quale consiglio, pur esprimendo parere favorevole per la revoca in blocco di tutte le dichiarazioni vigenti, demandava al medico provinciale di ristabilire, in seguito, con aggiornati criteri di delimitazione, le zone che particolari ragioni avessero consigliato di essere ancora soggette alla dichiarazione di zone ad endemia malarica; Vista la nota n. 400.5/20183.22.48/2 del 29 marzo 1966 con la quale il Ministero della sanita' invitava il medico provinciale di Messina a voler tempestivamente decidere sulle zone ancora da mantenere con dichiarazione di malaricita' e sulle quali si sarebbe dovuto ancora pronunziare il consiglio provinciale di sanita'; Vista la successiva nota n. 6576/4727 del 24 novembre 1967 con la quale il medico provinciale di Messina trasmette il parere espresso nella seduta dell'11 novembre 1967, dal consiglio provinciale di sanita' sulle proposte di ridelimitazione delle zone che l'ufficio provinciale di sanita' ritiene opportuno mantenere ancora dichiarate ad endemia malarica; Visti i regi decreti contenenti le dichiarazioni di zone ad endemia malarica ancora vigenti per i comuni della provincia di Messina e precisamente: regio decreto 18 giugno 1903, n. 276 per i comuni di: Castroreale, Falcone, Furnari, Oliveri; regio decreto 25 luglio 1904, n. 465 per i comuni di: Francavilla di Sicilia, Gaggi, Mojo Alcantara, Patti, Roccella Valdemone; regio decreto 26 marzo 1905, n. 151 per i comuni di: Alcara Li Fusi, Brolo, Capri Leone, Caronia, Mirto, Motta d'Affermo, Naso (e discendente: Capo d'Orlando), Pettineo, Piraino, S. Fratello, San Marco d'Alunzio, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata Militello, Tusa; regio decreto 22 giugno 1905, n. 445 per i comuni di: Capizzi, Castel di Lucio, Militello, Rosmarino, Mistretta, Reitano, Santo Stefano di Camastra; regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, per la piccola parte di territorio che il comune di Castiglione di Sicilia, della provincia di Catania, ha ceduto al comune di Malvagna della provincia di Messina; Visti l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita'; Decreta: I. - Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni della provincia di Messina, ancora vigenti, contenute nei regi decreti 18 giugno 1903, n. 276; 25 luglio 1904, n. 465; 26 marzo 1905, n. 151; 22 giugno 1905, n. 445 e la dichiarazione per la parte di territorio che il comune di Castiglione di Sicilia, della provincia di Catania, ha ceduto a quello di Malvagna della provincia di Messina, contenuta nel regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, sono revocate. II. - Le zone da considerare ancora ad endemia malarica per la provincia di Messina sono: 1) per il comune di Alcara Li Fusi: La zona malarica e' compresa tra la sponda destra del vallone Rantu' e del torrente Fere fino alla confluenza con la fiumara Rosmarino, indi con una linea virtuale retta raggiunge, nella contrada Baratta la mulattiera che passa per Madonna delle Grazie e da qui lungo detta mulattiera fino a raggiungere nella contrada Rocca che porta al confine con il comune di Longi, da questo confine arriva a contrada Pizzo Corvo, a quota 975, indi con una linea virtuale retta si congiunge al punto di partenza; 2) per il comune di Brolo: La zona compresa fra il mare, la sponda sinistra del torrente S. Angelo di Brolo, il confine est col territorio del comune di Piraino, fino a quota 505, da qui fino alla contrada Iannello e da questa da una retta teorica che porta a quota 251, ove incontra il confine territoriale del comune di Ficarra lungo il quale procede fino al limite col comune di Naso raggiungendo il mare; 3) per il comune di Capo d'Orlando: Vi sono due zone: 1ª zona: E' compresa tra il mare, la sponda sinistra del torrente S. Carra', il confine con il comune di Naso e la sponda destra del vallone Mangano fino al mare; 2ª zona: E' compresa tra Capo d'Orlando, la strada statale n. 113 fino al ponte sul vallone Forno, la sponda sinistra di questo fino all'incrocio limite territoriale di Naso lungo il quale prosegue fino a mare passando per la fiumara Zappulla; 4) per il comune di Caprileone: Dal mare, lungo la sponda sinistra della fiumara Zappulla raggiunge l'incrocio con i comuni di Naso e Mirto per proseguire lungo quest'ultimo confine fino a quota 100. Per questa quota raggiunge il vallone Barbuzza e prosegue lungo la sponda destra di questo vallone fino al confine del comune di S. Marco d'Alunzio che segue fino al mare; 5) per il comune di Caronia: Tutta la zona costiera compresa tra la sponda sinistra del torrente Furiano, il mare, il limite territoriale di S. Stefano Camastra fino a quota 100 e la curva di livello a detta quota fino alla contrada Case Pappone; 6) per il comune di Falcone: Tutta la zona compresa tra il mare, la sponda sinistra della saia Arancia, che segna il confine con il comune di Furnari e fino al limite con il comune di Tripi, indi prosegue, per la frazione Casino e da questa lungo la mulattiera per S. Anna e la sponda destra del torrente Elicona fino al mare; 7) per il comune di Francavilla Sicilia: Parte del territorio delimitato dal limite territoriale del comune di Castiglione, dalla strada provinciale Mojo Alcantara-bivio strada statale n. 185 e da questo fino alla sponda destra del fiume S. Paolo fino alla confluenza della sponda sinistra dal fiume Alcantara; 8) per il comune di Fumari: Tutta la zona compresa fra il mare, la linea di confine con il comune di Terme Vigliatore, il ciglio di monte del rilevato ferroviario fino al passaggio a livello di Fumari e da questo lungo il percorso della strada statale n. 113 fino alla contrada S. Filippo lungo la strada per Villa Arancia fino alla contrada Grotte e da questa lungo la mulattiera fino alla sponda destra della saia Arancia che segue il limite del comune di Falcone; 9) per il comune di Gaggi: Parte del territorio del comune compreso tra la sponda sinistra del fiume Alcantara, il limite territoriale con il comune di Graniti fino alla strada ferrata, il limite di questa fino al confine del territorio con il comune di Taormina; 10) per il comune di Mirto: Dalla sponda sinistra del torrente Zappulla con inizio dalla contrada Due Fiumare e lungo la sponda sinistra del torrente F/italia fino alla contrada S. Rosario per proseguire lungo la mulattiera S. Rosario-Mirto fino al limite con il comune di Caprileone lungo il quale prosegue fino alla sponda della fiumara di Zappulla; 11) per il comune di Mistretta: Vi e' una sola zona malarica lungo la valle del torrente S. Stefano, compresa tra la sponda sinistra del torrente Romeu fino all'incrocio dei limiti territoriali di Reitano e S. Stefano Camastra per una profondita' di 300 metri sulle due sponde; 12) per il comune di Mojo Alcantara: Parte del territorio che si estende dal limite territoriale della sponda sinistra del fiume Alcantara per una profondita' di 800 metri; 13) per il comune di Motta d'Affermo: Vi e' una sola zona malarica compresa tra i limiti territoriali dei comuni di Reitano e Tusa, il mare e la strada statale n. 103; 14) per il comune di Naso: Vi sono due zone: 1ª zona: E' compresa fra il mare, il limite territoriale con il comune di Brolo fino all'incrocio con il limite col comune di Ficarra nella contrada Germi, da dove, con una linea virtuale retta, raggiunge la sponda sinistra della fiumara di Naso lungo la quale prosegue fino al ponte della strada statale n. 113 e per questa giunge al limite con il comune di Capo d'Orlando nel torrente S. Carra' e prosegue lungo esso fino al mare; 2ª zona: Comprende una fascia della profondita' di km. 1 dalla sponda destra della fiumara Zappulla che partendo dal limite con il comune di Castell'Umberto arriva al vallone Feopicciolo. Da qui, passando per quota 120 raggiunge il confine con il comune di Capo d'Orlando, lungo il quale prosegue fino alla sponda destra della predetta fiumara e lungo questa sponda stessa si congiunge al vallone Feopicciolo; 15) per il comune di Oliveri: Tutta la zona compresa tra il mare, la sponda sinistra del torrente Elicona fino alla strada statale n. 113, indi lungo questa fino a raggiungere il limite del territorio del comune di Patti e lungo questo fino al mare; 16) per il comune di Pettineo: La zona malarica e' compresa tra la sponda sinistra del vallone Stranghi lungo la quale passa il limite territoriale del comune di Tusa, la strada provinciale per Pettineo fino al centro abitato, la mulattiera per contrada Caronte fino al torrente S. Giovanni e la sponda sinistra di questo fino alla confluenza del torrente Tusa; 17) per il comune di Piraino: Comprende tre zone: 1ª zona: E' costituita dal fondo valle del torrente S. Angelo di Brolo, delimitata a nord dalla strada statale n. 113 e dal limite territoriale con il comune di Brolo, ad est dalla strada provinciale per S. Angelo di Brolo, a sud dal limite territoriale con quest'ultimo comune e da una linea retta che raggiunge la curva di livello in sinistra a quota 205, e ad ovest a quota 205 stessa; 2ª zona: E' compresa fra il mare, la torre delle Ciavole, la strada statale n. 113 e la sponda destra del torrente S. Angelo di Brolo; 3ª zona: E' compresa tra la punta Calamai, la strada statale n. 113 fino al torrente Zappardino, la sponda sinistra di detto torrente e il mare; 18) per il comune di Reitano: Vi sono due zone malariche: 1ª zona: Lungo la sponda sinistra del torrente S. Stefano e per una profondita' di metri 300, partendo dal limite del comune di Mistretta, raggiunge il ponte della strada statale n. 113; 2ª zona: E' compresa tra la sponda sinistra del torrente S. Stefano fino alla strada statale n. 113, il limite territoriale con il comune di Motta d'Affermo, il mare e la curva di livello a quota 100; 19) per il comune di S. Fratello: Vi sono due zone malariche: 1ª zona: E' compresa tra la sponda destra del torrente Furiano, la spiaggia, la sponda sinistra del torrente Inganno fino alla confluenza del vallone Rocca, la sponda sinistra di questo fino a quota 200 e lungo questa raggiunge la sponda destra del vallone Moneta, che segue fino al torrente Furiano; 2ª zona: E' compresa tra la sponda destra del vallone Rocca e la sponda sinistra del torrente Inganno fino al vallone delle Filici e per una profondita' di 300 metri; 20) per il comune di S. Marco d'Alunzio: Dal mare, lungo il confine col comune di Caprileone, ricadente in parte nella sponda sinistra del vallone Barbuzza, raggiunge quota 100. Prosegue secondo questa curva di livello fino alla strada provinciale per S. Marco d'Alunzio, da dove, lungo la mulattiera, sorpassa il torrente Favara e si congiunge alla strada statale n. 113. Da qui, seguendo il ciglio di questa strada raggiunge il limite territoriale di S. Agata Militello, ricadente nella fiumara Rosmarino, e quindi al mare; 21) per il comune di S. Agata Militello: Dal mare segue il limite col comune di S. Marco d'Alunzio, nella fiumara Rosmarino, fino alla strada statale n. 113 dove confina con Militello Rosmarino e S. Marco d'Alunzio. Prosegue lungo il confine con Militello Rosmarino fino alla provinciale per detto centro abitato, da dove, lungo la strada, giunge alla contrada Orecchiazzi. Prosegue per la mulattiera per Serra Bernardo e contrada di Napoli ed: arriva alla provinciale per Valle Bruna, da dove, lungo la mulattiera per Sanguinieri, raggiunge il vallone omonimo che segue fino alla sponda destra del torrente Inganno; 22) per il comune di S. Stefano Camastra: Vi sono due zone malariche: 1ª zona: E' compresa tra il limite territoriale di Caronia, la sponda destra del torrente S. Stefano, il mare e la curva di livello a quota 100, che passando a monte dell'abitato di S. Stefano Camastra raggiunge la strada statale n. 113, che segue fino alla contrada Pontenovo; 2ª zona: E' compresa tra la contrada Pontenovo, la sponda destra del torrente S. Stefano fino all'incrocio con il limite territoriale di Reitano e per una profondita' di 300 metri; 23) per il comune di Tusa: La zona malarica e' compresa tra la sponda sinistra del torrente Tusa, la spiaggia fino al limite della provincia nella contrada S. Biagio e da qui fino a quota 100, lungo la quale prosegue fino a raggiungere nella contrada Lorella la strada provinciale per Tusa e da qui, lungo la mulattiera, che passa per contrada Feudo fino al torrente Tusa.
SARAGAT MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 2. - VALENTINI
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