DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1971, n. 1312

Type DPR
Publication 1971-12-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale venne approvato il piano regolatore generale della citta' di Napoli; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'autorizzazione rilasciata in data 20 ottobre 1967, n. 3112 al comune di Napoli per lo studio di una variante al piano regolatore suddetto concernente la zona compresa tra il fascio dei binari ferroviari, il corso Malta e la via nuova Poggioreale, per la creazione di un centro direzionale e l'ubicazione del nuovo palazzo di giustizia; Ritenuto che il comune, in relazione all'autorizzazione di cui sopra ha adottato uno schema di progetto contenente un'ipotesi di soluzione per lo studio della variante di che trattasi; che tale schema di progetto e' stato esaminato preventivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' espresso in merito con voto n. 365 del 14 marzo 1968; che in relazione alle indicazioni contenute nel menzionato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 365 il comune di Napoli, con deliberazione di giunta n. 1 del 17 maggio 1968, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 19 luglio 1968, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 9 agosto 1968, n. 5734, ha adottato il progetto definitivo della variante di che trattasi; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate n. 31 osservazioni nei termini ed una fuori termine, in ordine alle quali il comune di Napoli, su proposta della giunta comunale in data 8 gennaio 1969, n. 143, ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 2 del 14 marzo 1969; Ritenuto che con tale deliberazione il comune di Napoli a parziale accoglimento di alcune osservazioni, ha approvato modifiche alle previsioni normative e grafiche del progetto per il rione Luzzatti; che, con deliberazione di giunta n. 3 del 1 aprile 1969, sono stati approvati i grafici ed il testo delle norme modificati in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni; Ritenuto che il progetto di variante prevede la creazione di un centro direzionale commerciale su area compresa tra il fascio dei binari, corso Malta e la via nuova Poggioreale destinata dal piano regolatore generale vigente a zona industriale nonche' l'ubicazione del nuovo palazzo di giustizia; Considerato che il progetto di variante in esame appare convenientemente impostato in relazione alle esigenze ed alle finalita' che il comune intende perseguire ed e' redatto in aderenza alle direttive ed ai criteri precisati in sede di autorizzazione preventiva e che pertanto esso appare di massima meritevole di approvazione; Considerato che appare necessario comprendere nel perimetro della variante le aree edificate costituite dai quartieri Ascarelli e Luzzatti, nonche' la fascia compresa tra la via Poggioreale e la ferrovia Nola-Baiano (incluso l'attuale carcere giudiziario, sia al fine di prevedere nel nuovo centro le attrezzature di quartiere di cui le anzidette residenze sono sprovviste, sia al fine di promuovere un rinnovamento spontaneo di quella edilizia; che, per assicurare il perseguimento di tali finalita', occorre assegnare alle aree ed alla fascia suddetta, non la cubatura attuale ma quella corrispondente alla densita' territoriale prevista dalla variante (4,5 mc/mq): cio' servira' ad incoraggiare l'inserimento delle aree stesse in ampie lottizzazioni comprendenti anche le zone di nuova edificazione; Considerato che, ai fini del calcolo della cubatura complessivamente realizzabile nell'ambito della variante, non deve tenersi conto ne' della superficie delle strade di circolazione primaria - che saranno ristrutturate ed ammodernate con appositi provvedimenti - ne' di quelle della striscia marginale della sede ferroviaria, che conserva la sua attuale destinazione; che, pertanto, il volume totale realizzabile nell'ambito della variante, puo' indicarsi, in via assolutamente orientativa, in mc. 6.379.330, di cui mc. 998.874 (mq. 221.972 X mc. 4,5) nelle zone rosa e mc. 5.380.456 (mq. 1.197.657 X mc. 4,5) nella rimanente superficie del comprensorio; che, per quanto riguarda il volume realizzabile nella zona rosa, la densita' territoriale indicata puo' considerarsi come densita' fondiaria; Considerato che la finalita' cui e' preordinata l'attribuzione a tutte le aree di un indice di edificabilita' non differenziato - e cioe' l'equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi - indurrebbe ad individuare nella costituzione di un consorzio obbligatorio fra tutti i proprietari delle aree lo strumento piu' idoneo per il perseguimento della finalita' medesima; che, tuttavia, allo scopo di semplificare l'attuazione degli interventi previsti appare accettabile il ricorso a piu' lottizzazioni convenzionate a condizione, pero', che ciascuna di esse rispetti le seguenti condizioni: a) la cubatura prevista dovra' essere commisurata alla estensione delle aree incluse nel piano di lottizzazione, secondo l'indice di densita' territoriale sopra indicato; b) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere attribuiti a ciascun piano in funzione della cubatura consentita; Considerato che per conseguire una equa ripartizione degli oneri posti a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misti, gli oneri stessi dovranno preventivamente essere determinati dal comune in occasione della stipula delle convenzioni relative alle singole lottizzazioni, essi saranno posti a carico dei proprietari delle relative aree fabbricabili in base al rapporto tra la volumetria concessa nella lottizzazione e quella globalmente ammessa per la variante; qualora, alla data della stipula delle singole convenzioni le opere siano state in tutto o in parte gia' eseguite sara' dovuta al comune la somma corrispondente alla quota delle opere a carico della relativa lottizzazione previa rivalutazione monetaria; Considerato che, per conseguire un assetto articolato del previsto insediamento, appare indispensabile prescrivere che le lottizzazioni convenzionate si basino su piani volumetrici, ciascuno dei quali costituisca una soluzione organica dal punto di vista urbanistico e consenta di realizzare - sempre nel rispetto del rapporto in precedenza indicato - una equilibrata distribuzione dei volumi globalmente ammessi dalla variante; che, ai fini dell'attuazione della variante, non appare indispensabile che le aree facenti parte di un piano di lottizzazione siano necessariamente "accorpate"; che appare, quindi, ammissibile l'asservimento di aree non "accorpate" sempre pero' che queste: a) facciano parte del comprensorio della variante; b) siano incluse, a tutti gli effetti, nel perimetro del piano di lottizzazione; c) abbiano, insieme alle altre; una superficie complessiva esattamente corrispondente, in base all'indice di edificabilita' territoriale, alla quantita' di edificazione prevista nel piano di lottizzazione; d) rispondano, per quanto riguarda la loro distribuzione ed articolazione, a criteri di funzionalita' ed organicita', dovendosi, in ogni caso, escludere che le aree asservite ed incluse in un piano di lottizzazione siano formate da diversi appezzamenti disseminati nell'ambito del comprensorio e privi di qualsiasi continuita': anche perche' cio' impedirebbe una organica ed efficace realizzazione dell'intero centro direzionale o, addirittura, una completa utilizzazione del comprensorio, nonche' la stessa attuazione del piano di lottizzazione; Considerato che il ricorso allo strumento della lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge 1967 n. 765, consentira' al comune di porre a carico dei proprietari interessati gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione e tra questi, in via prioritaria, la cessione gratuita dell'area, sulla quale e' prevista la costruzione del nuovo palazzo di giustizia: opera che riveste carattere di particolare rilievo nel nuovo centro direzionale; che, come si evince anche dai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cessione gratuita della area suddetta deve considerarsi, in un certo senso, come condizione per l'attuazione della variante a mezzo di lottizzazioni convenzionate; Considerato che l'equilibrio delle nuove masse edilizie, anche rispetto all'ambiente circostante va ottenuto tenendo presenti le indicazioni contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 365 del 14 marzo 1968 appresso citato (ed in particolare eliminando la previsione di un edificio a torre sul piazzale antistante il palazzo di giustizia), ma anche ponendo agli edifici pubblici opportuni limiti di volumetria, da definire in sede di piano particolareggiato e di lottizzazioni convenzionate ad eccezione della volumetria del palazzo di giustizia, che sara' determinata in rapporto alle esigenze cui dovra' rispondere detto edificio e nell'ambito dello svolgimento delle procedure di legge; Considerato che, in relazione alle modifiche e prescrizioni suindicate gli elaborati di progetto debbono essere cosi' modificati: Tavola 1. Planimetria 1: 10.000 contenente la delimitazione della variante: vanno stralciate le aree delle strade perimetrali e della zona ferroviaria; Tavola 7. Legenda - zona rosa: e' soppressa la frase "entro la consistenza volumetrica attuale"; Tavola 9. Norme e prescrizioni tecniche; Norma II, comma terzo: e' soppresso "entro la consistenza attuale"; dopo "fuori terra..." e' sostituito con "dato dall'indice di densita' fondiaria di mc/mq 4,5. In ciascun intervento il numero dei vani destinati ad abitazione non potra' superare quello preesistente alla variante"; Norma II, comma quarto: la lettera b) prende il posto della lettera a) e viceversa; e' soppresso "oppure"; Norma II, commi quinto e sesto: sono sostituiti con "Ai fini della specificazione degli oneri di cui alla lettera a) del comma precedente le infrastrutture da porre a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misto, in aggiunta alla cessione gratuita dell'area del palazzo di giustizia, possono convenientemente individuarsi nella cessione di tutte le aree destinate ad un uso che sia diverso da quello a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale o misto; nella costruzione delle strade ad esclusivo servizio del centro direzionale; escluse quindi soltanto quelle della grande viabilita' e loro raccordi a terra, le vie Emanuele Gianturco e piano terra e le grandi arterie latistanti alla variante (corso Malta, via Taddeo da Sessa e suo prolungamento fino a via Traccia, via Poggioreale, via Garibaldi); nella sistemazione del verde pubblico per intero; nella costruzione di tutte le strade pedonali e degli eventuali sottopassaggi; nella costruzione della piastra sopraelevata longitudinale, rimanendo di privata proprieta' i locali sovrastanti e sottostanti adibiti a servizi; nella realizzazione degli impianti sportivi, qualora il CONI non li richiedesse in proprieta' nonche' nella costruzione dei parcheggi per l'aliquota corrispondente alle prescrizioni di cui all'art. 18 della legge n. 765 del 6 agosto 1967, e del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. L'approvazione delle lottizzazioni convenzionate sara' subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) la cubatura dovra' essere commisurata all'arca oggetto della lottizzazione, secondo l'indice territoriale di 4,5 mc/mq; b) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere ripartiti in proporzione della cubatura realizzabile. Per conseguire una equa ripartizione degli oneri posti a carico dei proprietari delle aree destinate a nuova edilizia per funzioni terziarie e di tipo residenziale e misto, gli oneri stessi dovranno preventivamente essere determinati dal comune in occasione della stipula delle convenzioni relative alle singole lottizzazioni, essi saranno posti a carico dei proprietari delle relative aree fabbricabili in base al rapporto tra la volumetria concessa nella lottizzazione e quella globalmente ammessa per la variante; qualora alla data della stipula delle singole convenzioni, le opere siano state in tutto o in parte gia' eseguite sara' dovuta al comune la somma corrispondente alla quota delle opere a carico della relativa lottizzazione previa rivalutazione monetaria. Sempre al fine di conseguire un assetto razionale ed articolato del nuovo quartiere le lottizzazioni convenzionate si baseranno su piani volumetrici, ciascuno dei quali costituisca una soluzione organica dal punto di vista urbanistico, e consenta di realizzare una equilibrata distribuzione dei volumi globalmente ammessi dalla variante. Dovranno essere rispettate le aree ad uso pubblico indicate nella variante al piano regolatore"; Norma III, comma terzo: e' sostituito con "La cubatura totale, da ripartire proporzionalmente fra le varie lottizzazioni sara' quella risultante dalla moltiplicazione della cifra corrispondente alla superficie di tutte le aree (escluse quelle relative alle strade perimetrali ed alla striscia marginale della sede ferroviaria) comprese nel perimetro della variante, per l'indice di densita' territoriale di 4,5 mc/mq. Essa sara' destinata per il 15% ad abitazioni e per l'85% ad attivita' terziarie"; Norma IV: e' sostituita interamente col seguente testo "La popolazione da servire con le attrezzature di quartiere del centro residenziale e' quella attualmente residente nei quartieri Ascarelli e Luzzatti, e nella fascia abitata lungo il lato sud della via nuova Poggioreale, censita complessivamente in 11.380 abitanti. Ad essa devono aggiungersi gli abitanti dei nuovi edifici che saranno circa 8000, secondo la ripartizione percentuale delle cubature di cui alla Norma III"; Norma IV: e' aggiunto "I piani planovolumetrici che definiranno le singole lottizzazioni potranno essere armonizzati fra loro, disponendo modifiche tali da realizzare nel complesso del centro direzionale una equilibrata distribuzione di volumi globalmente ammessi nella variante. In linea di massima, la cubatura disponibile in ciascun piano planovolumetrico sara' ripartita per il 75% in volumi a piastra e per il 25% in volumi a torre"; Norma X: dopo "compatibili" aggiungere "nonche' le prescrizioni dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444"; Considerato che le modifiche di cui alle precedenti considerazioni sono apportate alla variante in esame ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, sentito il comune interessato che ha formulato le proprie controdeduzioni, con delibera consiliare in data 9 aprile 1971, n. 1; Considerato che sono da accogliere le seguenti osservazioni relative alla conservazione del rione Luzzatti: Braschi Nazareno (12), Ippolito Orazio (13), Scarici Salvatore ed altri (14), Notaro Armando (15), Mastrolilli Michele (16), Alfini Eduardo ed altri (18), Braschi Nazareno ed altri (19), Barbarisi Regina ed altri (20), Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli (21), Albanese Carmine (24), Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, limitatamente all'inclusione dei fabbricati alloggi dipendenti nella zona di conservazione (1) e (2); che l'osservazione De Luca Pia (7) non da' luogo a provvedere; che non danno luogo a provvedere in questa sede e le relative richieste possono essere prese in esame in sede di lottizzazioni convenzionate, estensibili anche alle zone di conservazione e ristrutturazione edilizia, nei limiti indicati dalla relazione comunale e compatibilmente con le prescrizioni formulate nei precedenti considerando, le seguenti osservazioni: Eridania - Zuccherifici nazionali, S.p.a. (8); Georgica - Soc. agricola industriale, S.p.a. (9); Eridania-Zuccherifici nazionali, S.p.a. anche a nome della Societa' Georgica e Ligure Lombarda (11); che sono da respingere tutte le altre osservazioni presentate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti i voti numeri 1686 e 1148 espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente alle adunanze del 10 ottobre 1967 e del 22 luglio 1969; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: E' approvata con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al vigente piano regolatore di Napoli relativa alla zona compresa tra il fascio dei binari ferroviari, il corso Malta e la via nuova Poggioreale. Le osservazioni presentate sono decise come specificato in narrativa. Il progetto e' vistato dal Ministro proponente in una relazione illustrativa, in sette planimetrie in scala 1: 4000, in un testo di norme e prescrizioni tecniche, in una relazione conclusiva sulle osservazioni presentate, nella deliberazione consiliare in data 14 marzo 1969, n. 2, di controdeduzioni alle osservazioni presentate, nella delibera di giunta n. 3 del 2 aprile 1971 di accettazione delle modifiche apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

SARAGAT COLOMBO - LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 77. - VALENTINI

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