DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1318

Type DPR
Publication 1971-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 174, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in "Malattie nervose e mentali" e' soppressa e sostituita dalla scuola in "Psichiatria" di nuova istituzione. Allo stesso articolo e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Neurologia".

L'art. 192, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali che muta denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psichiatria" e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 192. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (Cattedra di psichiatria nella astanteria neuropsichiatrica).

La scuola ha la durata di quattro anni di corso. Ad essa possono essere iscritti soltanto laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola avviene per concorso per titoli ed esame.

Il numero degli iscritti non potra' superare quello massimo di ventiquattro per i complessivi quattro anni di corso.

Un'abbreviazione di due anni di corso puo' essere concessa agli specialisti in neurologia od in neuropsichiatria infantile.

Un'abbreviazione di un anno di corso puo' essere concessa agli specialisti in altre materie affini (psicologia, neurochirurgia, medicina interna).

Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per l'insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbreviazione.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;

Fisiologia del sistema nervoso;

Biochimica del sistema nervoso;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia I;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica;

Neuroradiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa;

Elettroencefalografia.

3° Anno:

Patologia speciale psichiatrica;

Psicopatologia II;

Clinica psichiatrica I;

Psicologia clinica e psicodiagnostica;

Psicofarmacologia;

Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica psichiatrica II;

Terapia psichiatrica generale;

Psicoterapia;

Neuropsichiatria infantile;

Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

E' obbligatorio l'internato presso i reparti ed ambulatori della cattedra di psichiatria (astanteria neuropsichiatrica) durante il primo, il terzo ed il quarto anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedali psichiatrici provinciali, od a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in altre istituzioni d'assistenza primariamente psichiatrica delle province e delle regioni.

E' obbligatorio l'internato presso i reparti neurologici della clinica per le malattie nervose e mentali, durante il secondo anno di corso per l'intero anno accademico; tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, ed a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di psichiatria, preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in neurologia" e della "Scuola diretta a fini speciali per ortottiste".

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 224. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

La durata del corso e' di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene con concorso per titoli e per esami.

Il numero complessivo degli iscritti non potra' superare quello di quaranta.

Un'abbreviazione di due anni di corso puo' essere concessa agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un'abbreviazione di un anno di corso puo' essere concessa agli specialisti in altre materie affini (Otorinolaringoiatria, oculistica, medicina interna e radiologia). Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbuono.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;

Fisiologia del sistema nervoso;

Biochimica del sistema nervoso;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;

Semiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica I;

Neuroradiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

Patologia speciale e diagnostica neurologica II;

Clinica neurologica e terapia I;

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

Neurooftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica neurologica e terapia II;

Neurochirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;

Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

E' obbligatorio l'internato, presso i reparti della cattedra di psichiatria (astanteria neuropsichiatrica), durante il primo anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per allievi che prestino servizio in reparti neurologici, ed a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

E' obbligatorio l'internato, presso la clinica delle malattie nervose e mentali, durante il secondo, terzo e quarto anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per gli allievi che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Scuola per ortottiste

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 225. - La scuola speciale per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica.

La durata del corso per il conseguimento del diploma di ortottista e' di due anni.

La scuola ha lo scopo di preparare le allieve perche' possano coadiuvare i medici oculistici nel campo della diagnosi e della terapia dei difetti di rifrazione, dei disturbi della motilita' oculare in genere e in particolare dell'ambliopia.

Possono essere ammesse alla scuola le aspiranti, di eta' non inferiore ai 17 anni e non superiore ai 30, in possesso di un diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore integrato da quello di assistente sanitaria o di ostetrica. I necessari requisiti di buona condotta morale, civile e penale saranno accertati d'ufficio.

Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non puo' essere superiore a otto.

Chi aspira all'iscrizione al primo anno, dovra' entro il 30 ottobre presentare domanda in carta legale, corredata anche di certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e dovra' sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, dinanzi ad una commissione composta di tre professori ufficiali della facolta' tra cui il direttore della scuola.

Il direttore della scuola e' di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 226. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Anatomia e fisiologia generale;

Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;

Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;

Ortotottica (I parte).

2° Anno:

Ortottica (II parte);

Elementi di patologia oculare;

Nozioni di infermieristica oculare.

Le allieve devono sostenere gli esami di profitto alla fine di ciascun anno. Esse hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato gli esami di profitto dell'anno precedente. E' prevista la posizione di fuori corso.

Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Esse sono composte dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

L'esame per il conseguimento del diploma di ortottista consiste in un colloquio su di un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, dinanzi ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e di altri quattro membri, designati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, scelti fra gli insegnanti della scuola.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:

Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 Soprattassa annuale d'esami. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 18. - VALENTINI

Art. 1

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