DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. 1347
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 120, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Articolo unico
Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non puo' essere superiore al 20% dei posti previsti nell'organico della carriera stessa. Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma medesimo.
SARAGAT COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 43. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.