DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1971, n. 1348
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Salerno, e' istituita la facolta' di giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. Alla fine di ogni corso di studi viene rilasciata rispettivamente la laurea in giurisprudenza o la laurea in scienze politiche.
Art. 2
L'organico della nuova facolta' e' costituito da due posti di professore di ruolo e da tre posti di assistente di ruolo, ottenuti mediante trasferimento di altrettanti posti attualmente vacanti presso la facolta' di economia e commercio e da un posto di professore da prelevare sul contingente di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Art. 3
Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta' vengono esercitate da un apposito comitato composto da cinque professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta' saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 4
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza (Allegato).
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 26. - VALENTINI
Allegato
ALLEGATO Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno relativo alla istituzione della facolta' di giurisprudenza. Art. 1. - E' modificato nel senso che alle altre facolta' della Universita' degli studi di Salerno e' aggiunta quella di "Giurisprudenza". Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza. Facolta' di giurisprudenza Art. 8. - La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche. Art. 9. - Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni e il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. a) Laurea in giurisprudenza: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienze delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Insegnamenti complementari: Antropologia criminale; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto aeronautico; Diritto agrario; Diritto amministrativo processuale; Diritto bancario; Diritto canonico; Diritto comune; Diritto comunitario europeo; Diritto dell'economia; Diritto della navigazione; Diritto della previdenza sociale; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto e legislazione bancaria; Diritto e politica ecclesiastica; Diritto fallimentare; Diritto industriale; Diritto internazionale privato; Diritto minerario; Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico regionale; Diritto regionale; Diritto scolastico italiano e comparato; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Giustizia costituzionale; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Legislazione del lavoro; Logica giuridica; Medicina legale e delle assicurazioni; Ordinamento delle comunita' europee; Organizzazioni internazionali; Politica economica e finanziaria; Psicologia; Psicologia del lavoro; Scienza dell'amministrazione; Sociologia; Sociologia criminale; Sociologia giuridica; Sociologia del diritto; Storia della filosofia; Storia del pensiero giuridico; Storia delle dottrine economiche; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; Storia dei sistemi normativi; Statistica; Tecnica di borsa; Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi; Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; Teoria generale del diritto; Teoria generale del processo; Teoria dell'interpretazione. Art. 10. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. b) Laurea in scienze politiche: Art. 11. - Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-internazionale; politico-economico; storico-politico. Art. 12. - Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Sono obbligatori sul piano nazionale. I seguenti sei insegnamenti: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna. Altri tre insegnamenti obbligatori saranno scelti dalla facolta', tra i seguenti, e indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi: Scienza della politica; Istituzioni di diritto privato; Organizzazione internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Politica economica e finanziaria; Filosofia della politica. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori, del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 13. - Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facolta' che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Lo studente e' obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facolta' comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facolta' per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo. Art. 14. - Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-internazionale le seguenti discipline: 1) Economia internazionale; 2) Organizzazione internazionale; 3) Diritto internazionale; 4) Storia delle istituzioni politiche; 5) Storia dei trattati e politica internazionale; 6) Storia contemporanea. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-economico le seguenti discipline: 1) Politica finanziaria; 2) Statistica economica; 3) Storia economica; 4) Istituzioni di diritto privato; 5) Scienza delle finanze; 6) Matematica per economisti. Sono obbligatorie per l'indirizzo storico-politico le seguenti discipline: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Storia del Risorgimento; 3) Storia contemporanea; 4) Geografia politica ed economica; 5) Storia delle Istituzioni politiche; 6) Storia economica. La facolta', per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri nove insegnamenti per ogni indirizzo, attingera' al seguente elenco: Antropologia culturale; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto amministrativo; Diritto anglo-americano; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto dell'economia; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico romano; Diritto privato comparato; Diritto regionale; Diritto tributario; Diritto scolastico italiano e comparato; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto e politica ecclesiastica; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica monetaria; Etnologia; Filosofia del diritto; Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni giuridiche comparate; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Istituzioni politiche comparate; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia sociale; Relazioni internazionali; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia rurale e urbana; Storia antica; Storia del diritto italiano; Storia del lavoro e dell'industria; Storia dell'economia; Storia del giornalismo; Storia del pensiero sociologico; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia della Chiesa; Storia delle dottrine economiche; Storia dei concordati; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia ed istituzione dell'Europa orientale; Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici; Storia e politica monetaria; Storia e politica navale; Storia del diritto penale; Storia medioevale; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; Teoria generale del diritto; Legislazione e politica meridionalistica; Teoria e politica dello sviluppo economico. Art. 15. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere. Art. 16. - Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 17. - Alle facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Art. 18. - Gli istituti scientifici per le facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio risultano cosi' costituiti: Istituto di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico; Istituto di studi storico-politici. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli delle due facolta', riuniti in seduta comune, convocati e presieduti congiuntamente dai presidi di facolta', sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore, responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio delle facolta' riunite, sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo tra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio delle facolta' riunite, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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