DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1370

Type DPR
Publication 1971-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 21 gennaio 1969 e il relativo atto aggiuntivo del 16 dicembre 1969, tra l'Universita' di Firenze e il giornale "La Riforma Medica" con la dichiarazione fideiussoria della societa' "Le Assicurazioni d'Italia", per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Neurochirurgia" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.

Art. 3

I contributi annui a carico del giornale "La Riforma Medica" vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 73. - VALENTINI

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 1

Repertorio n. 658 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 12,15, nella sede dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, della predetta universita', nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 6 giugno 1910 nella sua qualita' di pro-rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta universita', alla stipula del presente atto, con delibera del 20 gennaio 1969, che si allega sub lettera "E"; dott.ssa Anna Maria Caputo vedova Rummo, nata a Benevento il 17 novembre 1923, nella sua qualita' di amministratrice delegata del giornale settimanale "La Riforma medica", societa' di fatto, con sede in Napoli, piazza del Gesu', espressamente delegata alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 18 gennaio 1969 che si allega sub lettera a "A"; i quali dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso che dallo statuto della Universita' degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' compreso quello di "Neurochirurgia"; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni del 23 novembre 1968; 9 gennaio 1969; 20 gennaio 1969, che si allegano rispettivamente sub lettere "B", "C", "D", hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia; che in conseguenza della grande importanza sociale, scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la neurochirurgia, il giornale settimanale "La Riforma medica ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione ed il mantenimento di un posto di assistente ordinario riservato al suddetto insegnamento; Tutto cio' premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il giornale settimanale "La Riforma medica" affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (dico lire duemilioniottocentomila) pari allo importo del costo medio annuo per trattamento di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (dico lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 2

Art. 2 I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare, del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il giornale settimanale "La Riforma medica" si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il giornale settimanale "La Riforma medica" si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in conseguenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze, per la attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente universitario. L'Universita' degli studi di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dallo art. 3, secondo comma.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare di posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua decadenza.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione assistente insegnamento Neurochirurgia facolta' medicina Firenze-art. 7

Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Firenze e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che disporra' l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero 6 facciate e n. 7 righi di questa facciata, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato, a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopo di che viene cosi' firmato: prof. Giovanni SPERONI dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze (Atti pubblici), addi' 23 gennaio 1969 al n. 113 - Mod. 71/ME. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

Atto aggiuntivo Universita' di Firenze-art. 1

Repertorio n. 685 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e il giornale settimanale "La Riforma medica", per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti alla istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 19,10, nella sede dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo della predetta universita', nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipula degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: 1) L'Universita' degli studi di Firenze, nella persona del professore Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualita' di pro-rettore dell'universita' medesima, espressamente delegato alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del 30 ottobre 1969 (Allegato A"); 2) Il giornale settimanale "La Riforma medica" in persona della dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a Benevento il 7 aprile 1923 nella sua qualita' di amministratrice delegata del giornale medesimo, avente sede in Napoli, discesa Trinita' Maggiore, 53, espressamente delegata alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del consiglio di amministrazione del giornale suddetto in data 26-27 novembre 1969 (allegato "B"). I comparenti mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione gia' stipulata ai miei rogiti in data 21 gennaio 1969 e avente ad oggetto l'istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento della neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa universita'. Premesso che in data 28 aprile 1969 con prot. n. 4332 il Ministero della pubblica istruzione su conforme parere del Ministero del tesoro, ha chiesto che la convenzione sopra indicata fosse integrata da una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno per il finanziamento del posto di ruolo suddetto assunto dal giornale "La Riforma medica" (Allegato "C"); che la facolta' di medicina e chirurgia e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, rispettivamente nelle sedute del 27 ottobre 1969 e del 30 ottobre 1969 hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, il presente atto aggiuntivo (Allegati "D" e "A"); che la S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia di Roma ha rilasciato in data 11 dicembre 1969 garanzia fideiussoria decennale impegnandosi a rimborsare all'Universita' di Firenze, nel caso si verifichino insolvenze da parte del giornale "La Riforma medica", di quanto dovuto per il finanziamento previsto per il posto di assistente di ruolo destinato all'insegnamento della neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo ateneo. Tutto cio' premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 21 gennaio 1969, rep. n. 658, registrata a Firenze (Atti pubblici) il 23 gennaio 1969 al n. 113 modello 71/ ME, per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, destinato all'insegnamento della neurochirurgia, all'art. 1 della suddetta convenzione viene aggiunto il seguente comma: in riferimento al suddetto finanziamento, viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria decennale, di cui alla polizza n. 42/130938, rilasciata in data 11 dicembre 1969, e con scadenza 11 dicembre 1979, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la convenzione predetta (Allegato "E").

Atto aggiuntivo Universita' di Firenze-art. 2

Art. 2. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45).

Atto aggiuntivo Universita' di Firenze-art. 3

Art. 3. Detto atto, che annulla e sostituisce quello stipulato in data 2 dicembre 1969, rep. n. 684, registrato a Firenze (Atti pubblici) il 4 dicembre 1969 al n. 1904, mod. 71/ ME, sara' esecutivo non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che disporra' l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo. Il presente atto che consta di un foglio di carta libera, scritto su n. 4 facciate e righi 8, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perche' conforme alla loro volonta', e lo sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi. prof. Giovanni SPERONI dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. RUMMO dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze (Atti pubblici), addi' 17 dicembre 1969 al n. 1990 - Mod. 71/ ME. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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