DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1971, n. 1379

Type DPR
Publication 1971-08-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e tenuto conto della particolare realta' socio-economica della Regione campana;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Salerno, e' istituita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali che comprende il biennio propedeutico di ingegneria, il corso di laurea in fisica ed il corso di laurea in scienze dell'informazione e la scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati quattro posti di professore di ruolo prelevati dal contingente messo a disposizione dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62.((1))

Art. 3

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', sono esercitate da un apposito comitato composto da cinque professori di ruolo o fuori di ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta' saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e qualora allo scadere del triennio medesimo non risultassero assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine del Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 92. - VALENTINI

Allegato

Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, relativo alla istituzione della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 1. - E' modificato nel senso che viene aggiunto all'elenco delle facolta' dell'Universita' degli studi di Salerno, la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 26. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende il biennio propedeutico di ingegneria e rilascia le lauree in fisica, ed in scienze dell'informazione. BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica II; 4) Disegno II; ((5) Tecnologie generali dei materiali, ovvero 6) Chimica organica.)) CORSO DI LAUREA IN FISICA Art. 27. - Durata del corso 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Biennio comune per gli indirizzi generale e didattico. 1° Anno: 1) Fisica generale I; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria; 4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 5) Esperimentazioni di fisica (1° anno del corso). 2° Anno: 1) Fisica generale II; 2) Analisi matematica II; 3) Meccanica razionale; 4) Esperimentazioni di fisica (2° anno del corso). Alla fine del biennio lo studente dovra' sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra a scelta tra francese, russo e tedesco. a) Indirizzo generale: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Laboratorio di fisica I; Un complementare. 4° Anno: 1) Fisica superiore; 2) Fisica teorica; 3) Laboratorio di fisica II; Un complementare. b) indirizzo didattico: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Complementi di fisica generale I; 5) Preparazioni di esperienze didattiche I. 4° Anno: 1) Complementi di fisica generale II; 2) Preparazione di esperienze didattiche II; Due complementari. Insegnamenti complementari: 1) Aerodinamica; 2) Algebra; 3) Analisi superiore; 4) Astronomia; 5) Biofisica; 6) Biologia generale; 7) Calcolo numerico e programmazione I; 8) Calcolo operativo; 9) Chimica biologica; 10) Chimica fisica; 11) Chimica organica; 12) Chimica teorica; 13) Cibernetica; 14) Elettrochimica; 15) Elettronica; 16) Elettrotecnica; 17) Epistemologia e metodologia; 18) Fisica dei neutroni; 19) Fisica dei reattori; 20) Fisica delle particelle elementari; 21) Fisica dello stato solido; 22) Fisica matematica; 23) Fisica nucleare; 24) Fisica superiore; 25) Fisica teorica; 26) Fisica terrestre (geofisica); 27) Gasdinamica; 28) Genetica; 29) Geochimica; 30) Geologia; 31) Geometria differenziale; 32) Geometria superiore; 33) Istituzioni di fisica nucleare; 34) Istituzioni di geometria superiore; 35) Matematiche complementari (annuale); 36) Matematiche superiori; 37) Meccanica quantistica; 38) Meccanica superiore; 39) Meccanica statistica; 40) Metereologia e oceanografia; 41) Onde elettromagnetiche; 42) Relativita'; 43) Spettroscopia (per fisici); 44) Storia della fisica; 45) Teoria dei campi; 46) Teoria delle funzioni; 47) Teoria delle forze nucleari; 48) Teoria dell'informazione; 49) Termodinamica. Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II. Potranno iscriversi al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato le prove di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica. I corsi di fisica generale I e II e analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. I corsi di fisica generale I, fisica generale II, analisi matematica 1, analisi matematica II, geometria e meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Per ciascun corso vi e' un esame finale. Gli esami di fisica I e II e analisi matematica I e II sono propedeutici a tutti gli esami dal secondo biennio. L'esame di esperimentazione di fisica e' propedeutico all'esame di laboratorio di fisica I. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori. L'esame di laurea deve consistere nella discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio della facolta' potra' richiedersi anche l'esposizione e il commento di una o piu' memorie della letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in fisica, possono godere di un'abbreviazione di corso non superiore a due anni, che viene stabilita per decreto rettoriale, udito, caso per caso, il consiglio dei professori della facolta' e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE Art. 28. - Durata del corso: 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso si distingue in due indirizzi: indirizzo generale e indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione). A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Fisica I; 2) Analisi matematica I; 3) Algebra (semestrale); 4) Geometria (semestrale); 5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 2° Anno: 6) Fisica II;. 7) Analisi matematica II; 8) Calcolo numerico (semestrale); 9) Calcolo delle probabilita' e statistica (semestrale); 10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I; 11) Ricerca operativa e gestione aziendale. B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio: 12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II; 13) Teoria dell'informazione e della trasmissione; 14) Metodi per il trattamento dell'informazione. C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: a) per l'indirizzo generale: 15-a) Linguaggi formali e compilatori; 16-a) Metodi di approssimazione; b) per l'indirizzo tecnico: 15-b) Teoria dei sistemi; 16-b) Tecniche numeriche ed analogiche. Insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi: 1) Analisi numerica; 2) Bioelettronica; 3) Calcolo delle probabilita'; 4) Cibernetica e teoria dell'informazione; 5) Complementi di gestione aziendale; 6) Comunicazioni elettriche; 7) Controlli automatici; 8) Controllo dei processi industriali; 9) Documentazione automatica; 10) Econometria; 11) Elaborazione dell'informazione non numerica; 12) Elaborazione di immagini; 13) Elaborazione dei testi letterari; 14) Elettronica; 15) Fisica numerica; 16) Fisica superiore; 17) Istituzioni di fisica teorica; 18) Istituzioni di analisi superiore; 19) Istituzioni di fisica matematica; 20) Linguaggi speciali di programmazione; 21) Logica matematica; 22) Macchine calcolatrici analoghe; 23) Teoria dei modelli; 24) Progetto di sistemi numerici; 25) Simulazione; 26) Statistica; 27) Tecniche di progettazione automatica; 28) Tecniche direzionali; 29) Tecniche speciali di elaborazione; 30) Teoria degli algoritmi e calcolabilita'; 31) Teoria degli automi; 32) Teoria dei giochi; 33) Teoria dei grafi; 34) Teoria delle decisioni. Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale. Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo puo' essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale. La scelta delle materie complementari da parte dello studente e' sottoposta alla preventiva approvazione della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali. L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove: una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito; discussione di una tesi scritta. Art. 29. - La scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. b) il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Universita' di Salerno. Il piano generale degli studi e' stabilito dal consiglio direttivo della scuola, integrato da rappresentanti di altri enti scientifici italiani o stranieri che collaborino allo svolgimento della scuola, nominati dal direttore. c) il consiglio direttivo della scuola e' costituito da tutti i docenti della scuola; e' diretto dal direttore e nomina annualmente un segretario. Il consiglio direttivo dispone tutto quanto necessario al regolare funzionamento di tutte le attivita' della scuola; attribuisce, dopo regolare concorso, le borse di studio che la scuola pone a disposizione degli iscritti meritevoli; affida la supervisione dell'attivita' di studio e di ricerca di ciascun iscritto ad un docente della scuola, scelto d'accordo con l'interessato. d) le attivita' didattiche e scientifiche della scuola si avvarranno di ogni possibile collaborazione con altri enti scientifici italiani e stranieri aventi finalita' affini. Ciascun iscritto alla scuola segue uni piano particolare di studi, concordato con il suo supervisore, conformemente ad un orientamento specifico. Tale orientamento, che sara' esplicitamente menzionato nel diploma di perfezionamento, puo' essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra natura, e deve essere approvato dal consiglio direttivo della scuola ampliato come alla lettera b). e) gli insegnanti della scuola sono nominati annualmente dal consiglio direttivo, ampliato come alla lettera b), su proposta del direttore, che puo' scegliere tra personale qualificato di universita' o enti scientifici italiani o stranieri. Gli insegnamenti relativi a ciascun orientamento saranno concordati, ogni qualvolta cio' sia possibile, con facolta' universitarie o enti interessati. Insegnamenti di materie universitarie di carattere specializzato, non facenti parte del precedente curriculum studiorum degli iscritti, potranno essere inclusi tra i corsi complementari che questi dovranno seguire. La frequenza e' obbligatoria e dovra' essere certificata dal docente di ciascun corso, fondamentale o complementare, il quale fara' parte della commissione d'esame. f) alla scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche vengono ammessi i laureati di universita' italiane o straniere in materie scientifiche. Per i laureati di universita' straniere occorre che una facolta' universitaria italiana competente esprima parere favorevole alla sua ammissione alla scuola. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina. g) le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti del corso. h) la commissione per l'esame di diploma e' formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola o cultori della materia; l'esame di diploma consistera' in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola ed in una discussione sopra una dissertazione originale scritta; i) gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: fondamentali e complementari. I corsi fondamentali vengono tenuti nella sede della scuola. I corsi complementari possono essere scelti tra insegnamenti universitari dell'ultimo biennio o di scuole di perfezionamento universitario, oppure possono avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno dal consiglio direttivo ampliato come alla lettera b); l) gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame di tre materie fondamentali e di almeno tre materie complementari secondo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti nonche' una prova di cultura generale; m) il consiglio direttivo ha facolta' di convalidare esami sostenuti presso altri corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento italiane o straniere fino a un massimo di tre. In nessun caso si potra' accedere all'esame di diploma prima di un minimo di due anni dalla data di iscrizione alla scuola. Art. 30. - Gli iscritti alla scuola dovranno versare ogni anno le tasse e soprattasse stabilite per gli studenti iscritti alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Inoltre sono tenuti a versare un contributo annuo fissato dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del consiglio direttivo della scuola. Corsi fondamentali: Analisi superiore; Analisi numerica; Elementi di programmazione generale; Fisica statistica; Fisica nucleare; Fondamenti di logica; Lezioni di statistica matematica con una introduzione sul calcolo delle probabilita'; Linguaggi programmativi particolari; Logica matematica; Meccanica quantistica; Neurofisiologia; Particelle fondamentali; Relativita'; Struttura dei calcolatori; Teoria dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria delle reti neuroniche; Insegnamenti facoltativi: Fisica degli stati condensati; Superconduttivita'; Proprieta' magnetiche della materia; Fisica dello stato solido; Analisi dei sistemi; Teoria del controllo; Servomeccanismo; Metodi funzionali. I corsi complementari sono determinati a norma della lettera i) dell'art. 29 e possono essere scelti anche tra quelli indicati come fondamentali. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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