DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1382

Type DPR
Publication 1971-11-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 16 marzo 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Psicologia sperimentale" della facolta' di magistero dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla cattedra di "Psicologia sperimentale" della facolta' di magistero dell'Universita' di Torino.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'amministrazione comunale di Torino sono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT MISASI - FERRARI - AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 96. - VALENTINI

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la facolta' di magistero della Universita' di Torino da assegnare alla cattedra di "Psicologia sperimentale". REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettantuno, addi' sedici del mese di marzo, in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi, n. 8, avanti a me dott. Ugo Castelfranco, direttore amministrativo di 2ª classe dell'Universita' di Torino, funzionario delegato con decreto rettorale in data 28 febbraio 1970 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'universita' in data 23 dicembre 1970 (che si allega sub A), assistito dal direttore amministrativo dell'universita' stessa, dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno (Torino) il 2 dicembre 1919, a residente a Rivoli, corso Susa n. 32, nella sua qualita' di direttore amministrativo; avv. Vinciguerra prof. Sergio, nato a Torino il 10 aprile 1938 e residente in Torino nella sua qualita' di assessore municipale della citta' di Torino con delega del sindaco di Torino, rogito notaio Ghiggia di Torino, rep. 81670 in data 28 luglio 1970 (qui allegata sub/C) a quest'atto autorizzato con delibera del consiglio comunale in data 9 marzo 1970 (che si allega sub B). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, della cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue: 1) che presso la facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento di psicologia sperimentale; 2) che il consiglio della facolta' di magistero, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 30 aprile 1970, 17 luglio 1970 e 23 dicembre 1970 hanno esaminata ed approvata ciascuna nell'ambito della propria competenza la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento di psicologia sperimentale; 3) che la citta' di Torino con deliberazione del 9 marzo 1970 ha assunto l'impegno di versare all'universita' medesima i contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente ordinario per l'insegnamento di psicologia sperimentale presso la facolta' di magistero. Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il comune di Torino affinche' alla cattedra di psicologia sperimentale della facolta' di magistero della Universita' di Torino venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465; a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento di titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, il comune di Torino si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, il comune di Torino si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'articolo 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di psicologia sperimentale. L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci, dalla decorrenza della nomina e del trasferimento del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente articolo 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo di psicologia sperimentale.

Convenzione assistente Psicologia sperimentale di Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'[art. 1 del R.D.L. 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo, di sette facciate intere e parte della ottava di n. 2 fogli di carta legale, e la leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella dell'ente che rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. Viene data lettura ai comparenti della delega del sindaco (Allegato C). Mario ALLARA Sergio VINCIGUERRA Adolfo LOLLI Ugo CASTELFRANCO, ufficiale rogante Registrato a Torino il 17 marzo 1971, n. 6783, Vol. 48, Atti pubbl. ammin. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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