DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1383
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1970, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna.
Art. 3
I contributi annui a carico del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna sono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 97. - VALENTINI
Convenzione assistente di Istologia ed embriologia generale facolta' medicina-art. 1
Rep. n. 1767 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con il Consorzio interprovinciale universitario per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Istologia ed embriologia generale" della facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 30 (trenta) del mese di luglio, alle ore 11, 30 luglio 1970 in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33. Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta, in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta. Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario; Gibertini dott.ssa Giovanna, nata il 2 aprile 1939 a Legnago (Verona), e residente a Bologna, funzionario; si sono personalmente costituiti i signori: Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A); Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, presidente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Universita' degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a cio' espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera B); Tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che sino dal 1968 il comitato direttivo del Centro di microscopia elettronica aveva proposto all'Universita' di provvedere al convenzionamento di un posto di ruolo di assistente ordinario, da destinare in attivita' permanente al Centro stesso; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia aveva espresso parere favorevole alla predetta proposta nella seduta del 24 giugno 1968 - il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' allegato al presente atto sotto la lettera C) - indicando nella cattedra di istologia e embriologia generale l'insegnamento presso il quale sara' annesso il posto in parola; che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella riunione del 27 giugno 1970 - il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera B) - prendendo atto dell'erogazione da parte della Banca del Monte di Bologna e Ravenna di un contributo annuo di L. 3.500.000 per la retribuzione dell'assistente che attualmente presta gia' la propria opera presso il Centro predetto, ha espresso parere favorevole alla stipulazione della apposita convenzione con l'universita' per la creazione del posto di ruolo di assistente ordinario in parola; che analoga approvazione e' stata assunta dal consiglio di amministrazione dell'universita' e dal senato accademico, ciascuno per quanto di loro competenza, rispettivamente nelle sedute del 25 e del 27 luglio corrente, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere A) e D); mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito - con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione - ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di assistente destinato all'attivita' del Centro di microscopia elettronica, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla cattedra stessa.
Convenzione assistente di Istologia ed embriologia generale facolta' medicina-art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga a versare annualmente all'Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assistente di Istologia ed embriologia generale facolta' medicina-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e' di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione assistente Istologia ed embriologia generale facolta' di medicina-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dal Consorzio interprovinciale universitario all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione assistente Istologia ed embriologia generale facolta' di medicina-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione assistente Istologia ed embriologia generale facolta' di medicina-art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di istologia ed embriologia generale, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente Istologia ed embriologia generale facolta' di medicina-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso, e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione assistente Istologia ed embriologia generale facolta' di medicina-art. 8
Art. 8. La presente convenzione e' esente da tassa di registro, ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94), perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia - ai sensi della [legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251), con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su numero 7 (sette) facciate e gran parte dell'ottava. Tito CARNACINI Paolo FORTUNATI Adriano FIORE, teste Giovanna GIBERTINI, teste dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante Registrato a Bologna il 4 agosto 1970, Atti pubblici n. 1805 - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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