DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto presidenziale 3 agosto 1970, n. 762, con il quale la scuola veniva denominata scuola di paleografia e filologia musicale (scuola diretta a fini speciali);
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche delle universita' anzidette;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte con la stessa denominazione per dare continuita' alla scuola ed evitare disparita' di trattamento agli allievi gia' iscritti;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La scuola speciale di paleografia e filologia musicale passa dall'Universita' di Parma alle dipendenze della Universita' di Pavia.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato nel senso che vengono soppressi gli articoli 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 286 relativi all'ordinamento della suddetta scuola di paleografia e filologia musicale con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e' modificato nel senso che sono inseriti nuovi articoli relativi all'ordinamento della scuola speciale di paleografia e filologia musicale come dal testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 4
Dall'Universita' di Parma all'Universita' di Pavia assieme alla scuola sono trasferiti anche i posti di ruolo assegnati alla scuola stessa e cioe' un posto di professore di ruolo assegnato alla cattedra di "Teoria e storia della notazione musicale del Rinascimento" e due posti di assistenti di ruolo assegnati rispettivamente uno alla cattedra di "Storia della poesia musicale nel medioevo" e l'altro alla cattedra di "Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento". Assieme ai posti vengono trasferiti anche il professore e i due assistenti che occupano i suddetti posti di ruolo.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 78. - VALENTINI
Allegato
ALLEGATO Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e' modificato nel senso che dopo l'art. 269 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di paleografia e filologia musicale (scuola diretta a fini speciali) trasferita dall'Universita' degli studi di Parma. Scuola di paleografia e filologia musicale (Scuola diretta a fini speciali) Art. 270. - La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica, tecnica e professionale a coloro che intendono conoscere e interpretare direttamente le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, prepararsi all'insegnamento di materie musicali nelle scuole medie e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale. Art. 271. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo dell'Universita' di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo. Il direttore e' nominato dal rettore. Art. 272. - Il consiglio della scuola e' composto dei professori di ruolo della scuola stessa e degli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle facolta' della stessa universita' e di altre universita'. Art. 273. - Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi, purche' abbiano compiuto il 18° anno di eta' alla data dell'iscrizione, coloro i quali, gia' iscritti ad un conservatorio di musica o ad un liceo musicale pareggiato, oppure in qualita' di candidati privatisti, abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale vertera' sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiana. Possono altresi' iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sara' intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum scolastico. L'importo delle tasse, a cui sono tenuti gli allievi, e' il seguente: Tassa di immatricolazione L. 5.000; tassa annuale di iscrizione L. 18.000; tassa di diploma L. 6.000; soprattassa annuale per esami di profitto L. 7.000; soprattassa per esami di diploma L. 3.000. La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualita' di studenti, e' di L. 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30% di detta somma per ogni anno successivo. Contributo suppletivo per gli studenti appartenenti a famiglia con reddito annuo superiore a L. 3.000.000 (a favore dell'opera universitaria: L. 5.400). Art. 274. - La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori o dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento. Art. 275. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a personale di riconosciuta competenza nella specialita'. Art. 276. - Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attivita' scolastica, spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 277. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami speciali, gli iscritti dovranno aver ottenute le relative firme di frequenza alle lezioni. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola. Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, soprattasse e contributi. La commissione per l'esame di diploma e' composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, scelta fra le materie di insegnamento della scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari. I titoli della dissertazione di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'universita' almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 278. - Data la particolare finalita' dei singoli insegnamenti, anche coloro che sono gia' muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono gia' provvisti di laurea in lettere e materie letterarie, il diploma di cui sopra e' equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitari. Art. 279. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono: 1) Storia della teoria musicale classica; 2) Storia della musica medioevale e rinascimentale; 3) Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo, con esercitazioni (biennale); 4) Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (biennale); 5) Paleografia latina con esercitazioni; 6) Storia della poesia per musica nel medioevo (biennale); 7) Euristica e istituzioni medioevali; 8) Storia della miniatura del manoscritto; 9) Storia degli strumenti musicali; 10) Interpretazione delle fonti musicali; 11) Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta; 12) Paleografia musicale bizantina. Ordine degli studi consigliato dalla scuola: 1° Anno: Storia della teoria musicale classica; Storia della musica medioevale e rinascimentale; Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (I); Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (I); Paleografia latina; Storia della poesia per musica nel medioevo (I); Euristica e istituzioni medioevali; Storia degli strumenti musicali. 2° Anno: Storia della miniatura del manoscritto; Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo (II); Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento, con esercitazioni (II); Storia della poesia per musica nel medioevo (II); Nozioni di bibliologia e storia della tradizione manoscritta; Paleografia musicale bizantina; Interpretazione delle fonti musicali. I corsi biennali comportano un unico esame alla fine del biennio. Solo i corsi di storia della poesia per musica nel medioevo e teoria e storia della notazione musicale nel medioevo possono essere scissi in due esami annuali. La facolta' di scindere in due prove annuali l'esame di teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e' limitata agli studenti che sosterranno la prova nelle sessioni di esame relative all'anno in cui sono iscritti. Art. 280. - Tutti gli studenti, di corso e fuori corso, gia' iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Universita' di Parma, possono iscriversi alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Universita' di Pavia, con la convalida integrale del piano di studi in precedenza seguito. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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