DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1420

Type DPR
Publication 1971-12-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e' gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le norme introdotte dal presente decreto.

Art. 2

I contributi base per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti. (1) (5) ((Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro)). (5)((6)) I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente, articolo sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dal successivo art. 3. La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonche' le festivita' nazionali godute. Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potra' essere stabilita una durata contrattuale convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei limiti della aliquota contributiva vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione.

Art. 3

I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro, e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono. (3) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)). Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.

Art. 4

Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potra' essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del "punto mancia" ai fini della applicazione dei contributi assicurativi.

Art. 5

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indicati corsi superiori di istruzione artistica e tecnica, equiparabili ai corsi di istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 6

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni d'invalidita', di vecchiaia ed ai superstiti, nonche' per la prosecuzione volontaria sono cosi' ridotti: 1) per la pensione di vecchiaia: devono risultare versati o accreditati almeno 900 contributi giornalieri; 2) per la pensione d'invalidita': devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; 3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2); 4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)). I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresi' il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di eta' per gli uomini e del 40° di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale della assicurazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione. La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino. Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l'eta' per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidita'. Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione. I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l'epoca del versamento, almeno 300 contributi giornalieri.

Art. 7

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b), dello stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri. Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo previsto dal comma precedente e' ridotto a 60 contributi giornalieri.

Art. 8

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)). L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi' il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione; La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.

Art. 9

I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288; b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288; c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma e' ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800 ((...)). Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.

Art. 10

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le condizioni contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, N. 182))

Art. 12

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