DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1432

Type DPR
Publication 1971-12-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1983, N. 47))

Art. 3

Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari: i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153; i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purche' risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera; i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge; i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari; i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo; i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidita' poi revocata per cessazione dello stato invalidante; i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4

I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti. La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi. I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente-postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione. Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.

Art. 5

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi. Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate. Non e' consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta. Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facolta' di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purche' essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto. ((1))

Art. 6

La contribuzione volontaria si effettua; per i lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza in rapporto di lavoro. ((COMMA ABROGATO DAL D. L. 29 LUGLIO 1981, N. 402, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537)). Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Art. 7

La facolta' di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie peri l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi puo' essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento. Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti. I versamenti devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.

Art. 8

L'importo del contributo volontario settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione. ((L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro)). ((5)) Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale e' stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti. Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare e' stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156. Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui ai comma precedenti, per periodi di attivita' in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo. Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attivita' agricola e non agricola. Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera. Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156. Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalita' di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso. Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato. I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento.(2) Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non e' consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta.

Art. 9

I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianita' contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianita' contributiva. A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura: 1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare; 2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1); 3) si determinano, sulla base di tale presupposto, i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile; 4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare. La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ne' tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.((4))

Art. 10

I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi e' determinato da cause di forza maggiore.

Art. 11

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.