DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Type DPR
Publication 1972-01-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

TITOLO I ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 1

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative tra le quali sono comprese quelle concernenti: a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati scolastici; b) il trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali; c) le facilitazioni, anche sotto forma di buoni-libro, per l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche; d) la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio, anche sotto forma di assegnazione di posti gratuiti o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali, allo scopo di facilitare agli alunni meritevoli, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori ed artistiche; e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali; f) gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuole materne anche non statali; g) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di cui al precedente primo comma.

Art. 2

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali di patronati scolastici, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 3

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 4

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nella materia di cui all'art. 1 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi. Restano parimenti ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine alle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori ed artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dalla assistenza scolastica.

Art. 5

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia di cui al precedente art. 1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 6

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti. Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20, in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico.

TITOLO II MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 7

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti: a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati; b) la manutenzione, la integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale; c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalita'; d) il coordinamento dell'attivita' dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale; e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Art. 8

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede. Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni. Il Ministero della pubblica istruzione determinera' il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.((1))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N.42))

Art. 10

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.

Art. 11

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attivita' delegate con l'art. 9. Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8, al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 13

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 14

Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 7 loro delegate con il precedente art. 9, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

Art. 15

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il precedente art. 11, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 16, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 16

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 17

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata. Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene. Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali. Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, la amministrazione di provenienza. Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente. Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Art. 18

Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, e' messo a disposizione di diritto della Regione nel cui territorio si trova l'ufficio. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

Art. 19

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