DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4

Type DPR
Publication 1972-01-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita', per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti: a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonche' le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanita'; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternita' ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3; b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale; c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attivita' sportive; d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale; e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonche' le case di cura private e le case e pensioni per gestanti; f) la pubblicita', concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonche' le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici; g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria; h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria; i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica; l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza; m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonche' i provvedimenti in ordine all'indennita' di avviamento e di rilievo; n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici; o) la indennita' di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali. E' trasferita, altresi', ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6. Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.

Art. 2

Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali, e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Art. 3

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato. Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art. 5

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 6

Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale; 2) alla sanita' marittima; aerea e di frontiera; 3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; 4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; 5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria; 6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private; 7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienicosanitari delle industrie insalubri; 8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; 9) all'igiene delle attivita' sportive; 10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie; 11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati; 12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati; 13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; 14) al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicita' sanitaria; all'autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza; 15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare; 16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico; 17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; 18) alla detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose; 19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello; 20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali; 21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento; 22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica; 23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonche' a quelle concernenti le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte di ufficiali sanitari e dei veterinari comunali.

Art. 7

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione. Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali ad adottare provvedimenti contingibili e di urgenza in materia di igiene pubblica.

Art. 8

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. L'attivita' di cui all'art. 15 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, diretta ad assicurare la piena rispondenza della assistenza sanitaria degli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica, e' svolta, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento di cui ai precedenti comma, su iniziativa del Ministro per la sanita'. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Art. 9

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 10

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo, saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 11

Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria, il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede annualmente al riparto, tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilita' finanziarie iscritte al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', concernente: "contributi e sussidi agli enti ospedalieri, nonche' agli ospedali psichiatrici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale e per il miglioramento ed adeguamento di essi nei casi in cui la quota della retta di degenza non riesca a coprire le spese occorrenti (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 431). Integrazione degli assegni ai medici interni. Contributi a favore degli enti ospedalieri in condizione di particolare necessita' per esigenze funzionali in rapporto alle finalita' di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132)". Al riparto si provvede con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 maggio 1971, n. 304. Fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica, restano ferme le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e quelle della legge 21 giugno 1971, n. 515.

Art. 12

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanita': a) gli uffici dei medici provinciali; b) gli uffici dei veterinari provinciali. Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari: a) consigli provinciali di sanita'; b) comitati provinciali di coordinamento dell'attivita' ospedaliera; c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici; d) consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite; e) comitati provinciali per la lotta antimalarica; f) dispensari antivenerei; g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alle regioni con il primo comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto. Gli ufficiali sanitari del comune dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della regione nel cui territorio operano. Fino a quando non sara' provveduto ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi del Ministero della sanita' ed in particolare degli uffici speciali di sanita' di cui agli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e successive modificazioni, i medici e i veterinari provinciali continueranno ad esercitare, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanita' marittima, aerea e di confine, ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

Art. 13

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