DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 5
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario. Sono da considerare di interesse della regione nel cui ambito territoriale si svolgono ed anche se tocchino od attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgervi attivita' di natura economica relative al movimento dei viaggiatori o delle merci: a) i pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo; b) le linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575.
Art. 2
Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonche' le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, a giudizio del Governo della Repubblica, non sono piu' utili alla integrazione della rete primaria nazionale, possono essere trasferite, con legge dello Stato, alla regione nel cui territorio si svolgono.
Art. 3
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente art. 1, riguardano, tra l'altro: a) la concessione all'impianto ed all'esercizio; b) l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane; c) la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio; d) la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi; e) le autostazioni dei servizi di linea.
Art. 4
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione. Fino a quando non sara' provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.
Art. 5
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.
Art. 6
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra l'altro: la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati; l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi; l'esercizio di pubblici servizi di linea; la vigilanza sulla regolarita' e l'esercizio dei pubblici servizi di linea; il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino; la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi; l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali; il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci.
Art. 7
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Art. 8
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 9
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione. Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti saranno adottati dopo aver sentito il competente organo regionale.
Art. 10
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 17, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 11
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
Art. 12
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Art. 13
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 14
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: a) le Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi; b) gli Ispettorati di porto aventi competenza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite con l'art. 5 del presente decreto. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determinera' il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le attribuzioni attualmente esercitate dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino inerenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.
Art. 15
Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 14, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto: 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: Esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione; 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: Vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonche' nominare il presidente del consiglio di disciplina; 3) nel settore della navigazione interna: a) rilasciare le concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni nelle zone portuali fluviali e lagunari; b) determinare, d'intesa con i compartimenti marittimi, le zone di navigazione promiscue; c) iscrivere, in apposito elenco, le imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna; d) tenere i registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti, con il rilascio delle relative licenze di navigazione e provvedere all'aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprieta', costituzione od estinzione di altri diritti reali; tenere i registri delle navi in costruzione e vigilare su tale costruzione; e) provvedere alla rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale. Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada e su acque interne, nonche' all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale a norma dell'art. 1, lettera b), attualmente esercitate da appositi uffici di ciascuna Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Cio' fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da emanare ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non sara' definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.
Art. 16
Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 14, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dall'Amministrazione regionale.
Art. 17
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 14, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi al territorio della Regione Valle d'Aosta di cui al secondo comma del medesimo articolo, che saranno trasferiti tempestivamente all'organo od ufficio di cui al comma stesso e fatta eccezione, parimenti, di quelli relativi alle attribuzioni assegnate agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5 e quelli inerenti alle attivita' delegate con l'art. 15. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 18
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