DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 6
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge di maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti: a) la programmazione, lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale; b) la organizzazione di manifestazioni turistiche; c) gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ivi compresi i controlli su tali enti, la nomina e la revoca degli amministratori; d) gli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia del turismo; e) il riconoscimento e la revoca delle stazioni di cura, soggiorno o turismo, la delimitazione dei rispettivi territori, la classificazione delle stazioni stesse, nonche' la determinazione delle localita' di interesse turistico. Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sara' diversamente disciplinata; f) le agenzie di viaggio. Resta riservato allo Stato il nulla osta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere; g) la classificazione e la locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda; i complessi ricettivi extra alberghieri (campeggi, villaggi turistici, ostelli); h) il vincolo alberghiero; i) le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli interpreti; l) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli. Spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Art. 2
Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, loro decentrate dalle norme vigenti. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate agli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 3
I rapporti internazionali nella materia di cui al precedente art. 1 sono di competenza degli organi statali. E' riservata allo Stato la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonche' degli uffici turistici di frontiera. La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta allo Stato, che l'esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). L'attivita' promozionale turistica all'estero spetta, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, alle regioni, le quali ultilizzano normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo. Con legge della Repubblica si provvedera' al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo per assicurare la rappresentanza delle regioni negli organi amministrativi dell'ente.
Art. 4
Fino a quando non sara' provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine: all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); all'Automobile club d'Italia (ACI); al Club alpino italiano (CAI); agli altri enti; istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo.
Art. 5
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' turistiche ed alberghiere, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Art. 6
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. I programmi di massima delle manifestazioni turistiche di iniziativa regionale, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi, saranno periodicamente comunicati al Ministro per il turismo e lo spettacolo ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attivita' fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 7
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per le regioni. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.
Art. 8
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 9
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 10
Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e' indicato nella tabella allegata. Il contingente di cui al precedente comma sara' ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene. Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali. Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuera' a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza. Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato. Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di provenienza del dipendente. Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresi' a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Fino a quando non si potra' provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verra' effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.
Art. 11
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, e' messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova. Ove gli assensi fossero inferiori alle unita' da trasferire, l'amministrazione provvedera', entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato. Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennita' di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge. Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.
Art. 12
La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurera' al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite al momento del passaggio, stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11, si considera di diritto trasferito a domanda. Sino ad un anno della entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la meta' dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sara' conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pani qualifica e di ruoli corrispondenti gia' trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure. Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non richiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Art. 13
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro in conseguenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonche' del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Art. 14
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