DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 8

Type DPR
Publication 1972-01-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti: a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni; b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione; c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e la adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150 relativamente all'obbligo medesimo; d) l'approvazione dei piani regolatori generali; la autorizzazione e l'approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri; e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra; f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni); g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte; h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione; i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione; l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere; m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo; n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 1150; o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli. Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. ((Ai fini dell'attuazione del piano urbanistico regionale e dei piani territoriali di coordinamento, nel rispetto delle relative competenze, gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie ed aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la regione Valle d'Aosta. Il piano urbanistico regionale ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge regionale. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alla rete autostradale ed alle strade statali, salvo le strade costituenti la viabilita' locale e regionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e della legge regionale 18 ottobre 1950, n. 1; b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade; c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; e) alle opere idrauliche di prima classe; f) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, alla costruzione di alloggi per i dipendenti statali la cui concessione sia essenzialmente subordinata alla prestazione in loco di un determinato servizio, alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici. Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentita la regione, in ordine agli aggiornamenti e modifiche del piano generale degli acquedotti)).

Art. 2

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti: a) le strade costituenti la viabilita' locale e provinciale, nonche' quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima; b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione; c) i lavori pubblici concernenti: 1) le opere relative ad edifici pubblici di proprieta' dei comuni, delle province e di altri enti locali; 2) le opere di edilizia scolastica; ((5)) 3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre); 4) le opere di interesse locale a finalita' di assistenza e beneficenza pubblica; 5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni; 6) le attrezzature fisse di mercati locali; d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera; e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate; f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonche' le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi; h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici; i) la costruzione di linee metropolitane; l) le attrezzature sportive di interesse regionale; m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati; n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3

Sono trasferite altresi' alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori nonche' l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennita' e la retrocessione.

Art. 4

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella regione nelle materie di cui al presente decreto, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Art. 5

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art. 6

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione stradale fuori dei centri abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 7

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, attualmente esercitate nelle materie di cui al presente decreto. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 8

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a) del presente decreto; b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le regioni interessate; c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane di competenza regionale ai sensi del precedente art. 2, lettera i); d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe ed alle opere marittime; e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria; g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda classe; h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonche' agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi; l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici; m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di piu' regioni; n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa normativa tecnica. Resta, altresi', ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite le regioni interessate, in ordine: a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche; b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti; c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

Art. 9

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. I programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilita' e di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale saranno periodicamente comunicati al Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attivita' tra le Regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto. Alla programmazione degli interventi di competenza statale, ivi compresi quelli di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), si provvede sentite le regioni. La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare anche unitarieta' e coordinamento all'attivita' di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale. In particolare, mediante l'esercizio della suddetta funzione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici: 1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale; 2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonche' gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

Art. 10

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